Nel processo tributario, l’omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ne determina l’estinzione che, differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario, è rilevabile anche d’ufficio, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 45, comma 3, e art. 63 e comporta il venir meno dell’intero procedimento, con conseguente definitività dell’avviso di accertamento
Leggi tuttoCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione 6, sentenza n. 1126 depositata il 7 ottobre 2022 – Nel processo tributario, l’omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ne determina l’estinzione che, differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario, è rilevabile anche d’ufficio, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 45, comma 3, e art. 63 e comporta il venir meno dell’intero procedimento, con conseguente definitività dell’avviso di accertamento
il 11 Marzo, 2023in COMMISSIONI TRIBUTARIEtags: COMMISSIONI TRIBUTARIE, processo tributario
CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6856 depositata il 7 marzo 2023 – Il ricorso manca di evidenziare quale sarebbe lo specifico fatto storico, munito di rilevanza ai fini di decisione della causa, non scrutinato dai giudici di merito; condizione, quest’ultima, necessaria a che il motivo superi il vaglio di ammissibilità
il 11 Marzo, 2023in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
Il ricorso manca di evidenziare quale sarebbe lo specifico fatto storico, munito di rilevanza ai fini di decisione della causa, non scrutinato dai giudici di merito; condizione, quest’ultima, necessaria a che il motivo superi il vaglio di ammissibilità
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6684 depositata il 6 marzo 2023 – In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l’affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. E invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l’errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l’omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate
il 11 Marzo, 2023in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario, RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI
In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l’affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. E invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l’errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l’omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6678 depositata il 6 marzo 2023 – E’ ammissibile il ricorso per cassazione, il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto, essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se essere fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati
il 9 Marzo, 2023in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
E’ ammissibile il ricorso per cassazione, il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto, essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se essere fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6403 depositata il 3 marzo 2023 – La motivazione per relationem è ammissibile purché il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve, viceversa, essere cassata la sentenza d’appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello, sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi del gravame
il 9 Marzo, 2023in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
La motivazione per relationem è ammissibile purché il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve, viceversa, essere cassata la sentenza d’appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello, sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi del gravame
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6375 depositata il 3 marzo 2023 – La motivazione per relationem è ammissibile purché il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve, viceversa, essere cassata la sentenza d’appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello, sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi del gravame
il 8 Marzo, 2023in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
La motivazione per relationem è ammissibile purché il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve, viceversa, essere cassata la sentenza d’appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello, sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi del gravame
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6470 depositata il 3 marzo 2023 – L’amministratore che sia cessato dalla carica non ha la legittimazione ad impugnare, per conto della società, l’avviso di accertamento alla stessa notificato nell’anno 2007, sebbene detto avviso sia riferibile ad un anno d’imposta (2005) nel corso del quale egli era ancora in carica
il 8 Marzo, 2023in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
L’amministratore che sia cessato dalla carica non ha la legittimazione ad impugnare, per conto della società, l’avviso di accertamento alla stessa notificato nell’anno 2007, sebbene detto avviso sia riferibile ad un anno d’imposta (2005) nel corso del quale egli era ancora in carica
Leggi tuttoCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 5, sentenza n. 3793 depositata il 4 ottobre 2022 – Gli assegni periodici corrisposti dall’ex coniuge devono essere tassati come reddito solo se realmente percepiti. Al contrario non rileva che gli assegni concretamente versati siano di importo inferiore rispetto a quello indicato come dovuto in sede di separazione.
il 7 Marzo, 2023in COMMISSIONI TRIBUTARIE, TRIBUTItags: accertamento, COMMISSIONI TRIBUTARIE, processo tributario
Gli assegni periodici corrisposti dall’ex coniuge devono essere tassati come reddito solo se realmente percepiti. Al contrario non rileva che gli assegni concretamente versati siano di importo inferiore rispetto a quello indicato come dovuto in sede di separazione.
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