SANZIONI e REATI PENALI

Irretroattività dell’art. 578-bis c.p.p. relativo alla confisca per equivalente per i reati tributari

la disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle altre forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione

Corte di Cassazione SS.UU., sezione penale, sentenza n. 4145 depositata il 31 gennaio 2023 – La disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione

La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 11565 depositata il 20 marzo 2023 – Ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (omesso versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni), è sempre necessaria la prova non solo della effettiva corresponsione delle retribuzioni ma anche dell’effettivo rilascio delle certificazioni ai sostituiti

Ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (omesso versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni), è sempre necessaria la prova non solo della effettiva corresponsione delle retribuzioni ma anche dell'effettivo rilascio delle certificazioni ai sostituiti

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 10726 depositata il 14 marzo 2023 – Costituisce reato ex art. 4 del d. lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione infedele) l’invio della dichiarazione integrativa qualora indichi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, oppure elementi passivi inesistenti che comportino il superamento della soglia di punibilità

Costituisce reato ex art. 4 del d. lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione infedele) l'invio della dichiarazione integrativa qualora indichi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, oppure elementi passivi inesistenti che comportino il superamento della soglia di punibilità

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 2859 depositata il 24 gennaio 2023 – In caso di autofattura mendace poi utilizzata dal medesimo soggetto sono configurabili sia il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, sia il reato di cui all’art. 2 del medesimo d.lgs. Pertanto, del tutto legittimamente è la contestazione del delitto di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

In caso di autofattura mendace poi utilizzata dal medesimo soggetto sono configurabili sia il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, sia il reato di cui all'art. 2 del medesimo d.lgs. Pertanto, del tutto legittimamente è la contestazione del delitto di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale,  sentenza n. 43238 del 15 novembre 2022  – In tema di omesso versamento di ritenute certificate, ai fini della prova del rilascio al sostituito delle certificazioni attestanti le ritenute operate, non è sufficiente la sola acquisizione della dichiarazione modello 770, dovendosi cioè comprovare aliunde il rilascio delle predette certificazioni, nel solco delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla pronuncia delle Sezioni Unite, oltre che dalla giurisprudenza ad essa successiva

In tema di omesso versamento di ritenute certificate, ai fini della prova del rilascio al sostituito delle certificazioni attestanti le ritenute operate, non è sufficiente la sola acquisizione della dichiarazione modello 770, dovendosi cioè comprovare aliunde il rilascio delle predette certificazioni, nel solco delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla pronuncia delle Sezioni Unite, oltre che dalla giurisprudenza ad essa successiva

CORTE DICASSAZIONE, sezione penale, ordinanza n. 42115 depositata l’ 8 novembre 2022 – Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell’attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all’erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all’atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l’impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 40606 depositata il 27 ottobre 2022 – I reati contravvenzionali previsti dalla normativa in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, hanno natura permanente e la situazione antigiuridica si protrae persiste fino a quando il responsabile non abbia provveduto ad adottare le prescritte misure cautelari ovvero, in difetto, fino a quando il giudice non si pronunci con sentenza di condanna anche se non passata in giudicato

I reati contravvenzionali previsti dalla normativa in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, hanno natura permanente e la situazione antigiuridica si protrae persiste fino a quando il responsabile non abbia provveduto ad adottare le prescritte misure cautelari ovvero, in difetto, fino a quando il giudice non si pronunci con sentenza di condanna anche se non passata in giudicato

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