CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20557 depositata il 24 luglio 2024 – Nel sistema del diritto tributario, la forza maggiore assurge al rango di esimente con riguardo all’inadempimento di obbligazioni aventi, direttamente o indirettamente, ad oggetto un’imposta, tanto se la conseguenza sia l’irrogazione di una sanzione amministrativa, quanto se la conseguenza sia la perdita di un’agevolazione, per cui, allorquando non si delinei la preesistenza di una qualche obbligazione del contribuente verso il fisco, si deve escludere che la sopravvenienza di circostanze idonee ad influenzare il compimento di un atto presupposto di imposizione configuri un esimente e giustifichi la successiva ripetizione dell’imposta versata
Nel sistema del diritto tributario, la forza maggiore assurge al rango di esimente con riguardo all'inadempimento di obbligazioni aventi, direttamente o indirettamente, ad oggetto un'imposta, tanto se la conseguenza sia l'irrogazione di una sanzione amministrativa, quanto se la conseguenza sia la perdita di un'agevolazione, per cui, allorquando non si delinei la preesistenza di una qualche obbligazione del contribuente verso il fisco, si deve escludere che la sopravvenienza di circostanze idonee ad influenzare il compimento di un atto presupposto di imposizione configuri un esimente e giustifichi la successiva ripetizione dell'imposta versata