sicurezza sul lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 5907 depositata il 13 febbraio 2023 – In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in subappalto all’interno di un unico cantiere edile predisposto dall’appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, il quale ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, sebbene l’organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all’appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, il quale ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 6008 depositata il 28 febbraio 2023 – La responsabilità ai sensi dell’art. 2087 c.c. ha natura contrattuale e che, di conseguenza, incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo

La responsabilità ai sensi dell’art. 2087 c.c. ha natura contrattuale e che, di conseguenza, incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 3692 depositata il 7 febbraio 2023 – E’ configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima, mentre è configurabile lo straining, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie

E' configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima, mentre è configurabile lo straining, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 3694 depositata il 7 febbraio 2023 – In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione INAIL ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall’istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’INAIL secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale

In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione INAIL ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'INAIL secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale

Nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working – Interpello n. 1 del 1° febbraio 2023 del MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Interpello n. 1 del 1° febbraio 2023 Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working” - Seduta della Commissione del 26 gennaio 2023 La Confcommercio - Imprese per l'Italia [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 2393 depositata il 26 gennaio 2023 – L’art. 2087 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell’attività lavorativa per esposizione all’amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza, necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia

L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza, necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2517 depositata il 27 gennaio 2023 – In tema di infortuni sul lavoro va riconosciuta la responsabilità del committente o del sub-committente, che affidi lavori “all’interno della propria azienda” ad imprese appaltatrici (o subappaltatrici), per i danni derivati al lavoratore nel corso dell’attività lavorativa concessa in sub-appalto, a causa dell’inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro, ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 7 d.lgs. 626/1994 (a prescindere dalla conoscenza dell’esistenza del sub-appalto), sul presupposto dell’obbligo, a carico del committente-datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, nonché di cooperare nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata, nell’ambito dell’intero ciclo produttivo

In tema di infortuni sul lavoro va riconosciuta la responsabilità del committente o del sub-committente, che affidi lavori “all'interno della propria azienda” ad imprese appaltatrici (o subappaltatrici), per i danni derivati al lavoratore nel corso dell'attività lavorativa concessa in sub-appalto, a causa dell'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro, ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 7 d.lgs. 626/1994 (a prescindere dalla conoscenza dell'esistenza del sub-appalto), sul presupposto dell'obbligo, a carico del committente-datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, nonché di cooperare nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, nell'ambito dell'intero ciclo produttivo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 375 depositata il 10 gennaio 2023 – La speciale azione di regresso spettante “jure proprio” all’INAIL ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, esperibile nei confronti del datore di lavoro, si estende automaticamente anche verso i soggetti responsabili civili dell’infortunio sul lavoro chiamati in causa dal datore di lavoro medesimo, gravando su di essi un comune obbligo di sicurezza a causa della condotta da essi tenuta ed in relazione al loro concreto ruolo, sicché essi sono direttamente responsabili dell’infortunio e dei conseguenti obblighi patrimoniali nei confronti dell’istituto assicuratore. Tale azione è esperibile verso tutti i soggetti – come l’appaltante o il subappaltante – che, chiamati a collaborare a vario titolo nell’assolvimento dell’obbligo di sicurezza in ragione dell’attività svolta, siano gravati di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio

La speciale azione di regresso spettante "jure proprio" all'INAIL ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, esperibile nei confronti del datore di lavoro, si estende automaticamente anche verso i soggetti responsabili civili dell'infortunio sul lavoro chiamati in causa dal datore di lavoro medesimo, gravando su di essi un comune obbligo di sicurezza a causa della condotta da essi tenuta ed in relazione al loro concreto ruolo, sicché essi sono direttamente responsabili dell'infortunio e dei conseguenti obblighi patrimoniali nei confronti dell'istituto assicuratore. Tale azione è esperibile verso tutti i soggetti - come l'appaltante o il subappaltante - che, chiamati a collaborare a vario titolo nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza in ragione dell'attività svolta, siano gravati di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio

Torna in cima