sicurezza sul lavoro

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI – Ordinanza 17 settembre 2020, n. 18 – Previsione che la valutazione del grado di menomazione conseguente a un nuovo infortunio o a una nuova malattia professionale avviene senza tenere conto delle preesistenze

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI - Ordinanza 17 settembre 2020, n. 18 Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Prestazioni economiche da inabilità permanente - Menomazioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'art. 13, co. 3, del d.lgs. n. 38 del 2000 e già indennizzate - Previsione che la valutazione del grado di [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 5794 depositata il 15 febbraio 2021 – In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme assolvono all’esigenza primaria di evitare eventi lesivi dell’incolumità fisica dei lavoratori anche in caso di rischi derivanti da distrazione o disaccortezza dei subordinati e la colpa dell’infortunato è configurabile solo quando la condotta del lavoratore sia del tutto anomala, esorbitante dal procedimenti di lavoro cui egli è addetto oppure si traduca nell’inosservanza, da parte sua, di precise disposizioni antinfortunistiche o di ordini esecutivi

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme assolvono all'esigenza primaria di evitare eventi lesivi dell'incolumità fisica dei lavoratori anche in caso di rischi derivanti da distrazione o disaccortezza dei subordinati e la colpa dell'infortunato è configurabile solo quando la condotta del lavoratore sia del tutto anomala, esorbitante dal procedimenti di lavoro cui egli è addetto oppure si traduca nell'inosservanza, da parte sua, di precise disposizioni antinfortunistiche o di ordini esecutivi

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 3924 depositata il 2 febbraio 2021 – In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione

In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 febbraio 2021, n. 3269 – Responsabilità datoriale per morte del lavoratore a causa della mancanza di parapetto di protezione o di cintura di sicurezza

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 febbraio 2021, n. 3269 Infortunio sul lavoro - Mancanza di parapetto di protezione o di cintura di sicurezza - Morte del lavoratore - Responsabilità datoriale Rilevato che 1. Con sentenza del 1.9.14, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del 5.4.07 del Tribunale di Rimini, che [...]

MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 11 febbraio 2021 – Recepimento della direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, nonché della direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modificano la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 11 febbraio 2021 Recepimento della direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, nonché della direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modificano la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 febbraio 2021, n. 4490 – In materia di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, risponde dell’evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate

In materia di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, risponde dell'evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 36778 depositata il 23 dicembre 2020 – In tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non é ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell’esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi

In tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non é ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell'esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 36463 depositata il 18 dicembre 2020 – E’ affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a “ripetere” la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l’atto di appello

E' affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello

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