sicurezza sul lavoro

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 23506 depositata il 4 agosto 2020 – Responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui gli elementi mobili di una attrezzatura di lavoro presentino rischi di contatto meccanico che possano causare incidenti, devono essere adottate protezioni o sistemi che impediscano l’accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione

Responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui gli elementi mobili di una attrezzatura di lavoro presentino rischi di contatto meccanico che possano causare incidenti, devono essere adottate protezioni o sistemi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Circolare 24 luglio 2020, n. 3 – Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Circolare 24 luglio 2020, n. 3 Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto "Rilancio"), recante [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 luglio 2020, n. 15112 – Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia se ometta di adottare le idonee misure protettive, sia se non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente ed il mero fatto di lesioni riportate dal dipendente in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa non determina di per sé l’addebito delle conseguenze dannose al datore di lavoro, occorrendo la prova, tra l’altro, della nocività dell’ambiente di lavoro

Il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia se ometta di adottare le idonee misure protettive, sia se non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente ed il mero fatto di lesioni riportate dal dipendente in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa non determina di per sé l'addebito delle conseguenze dannose al datore di lavoro, occorrendo la prova, tra l'altro, della nocività dell'ambiente di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 luglio 2020, n. 13912 – Risarcimento del danno danno biologico e morale per omessa vigilanza del datore di lavoro sulla mancato utilizzo degli occhiali di protezione

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 luglio 2020, n. 13912 Infortunio sul lavoro - Risarcimento del danno danno biologico e morale - Mancato utilizzo degli occhiali di protezione - Omessa vigilanza del datore di lavoro Fatti di causa 1. Il Tribunale di Forlì, in esito alla c.t.u. medico legale, in accoglimento della domanda di P.A., [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2020, n. 15107 – La natura sussidiaria della norma di cui all’art. 2087 c.c. e la sua interpretazione estensiva non possono spingersi sino al punto di configurare una responsabilità oggettiva del datore di lavoro per ogni infortunio occorso al dipendente, poiché la responsabilità datoriale deve essere ricollegabile ad un comportamento colpevole riconducibile alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza

La natura sussidiaria della norma di cui all'art. 2087 c.c. e la sua interpretazione estensiva non possono spingersi sino al punto di configurare una responsabilità oggettiva del datore di lavoro per ogni infortunio occorso al dipendente, poiché la responsabilità datoriale deve essere ricollegabile ad un comportamento colpevole riconducibile alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 luglio 2020, n. 14082 – Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia se ometta di adottare le idonee misure protettive, sia se non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente

Il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia se ometta di adottare le idonee misure protettive, sia se non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 luglio 2020, n. 13915 – La responsabilità ex art. 2087 cod. civ., non comporta l’affermazione di una responsabilità oggettiva, è infatti di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, sicché il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell’art. 1218 cod. civ. sull’inadempimento delle obbligazioni

La responsabilità ex art. 2087 cod. civ., non comporta l'affermazione di una responsabilità oggettiva, è infatti di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, sicché il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delle obbligazioni

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