sicurezza sul lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 aprile 2020, n. 12181 – Il garante non può, infatti, invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia

Il garante non può, infatti, invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 12177 depositata il 15 aprile 2020 – In materia di prevenzione antinfortunistica, si è passati da un modello “iperprotettivo” ad un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori, in tal senso valorizzando il testo normativo di riferimento, il quale impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e agire con diligenza, prudenza e perizia

In materia di prevenzione antinfortunistica, si è passati da un modello "iperprotettivo" ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori, in tal senso valorizzando il testo normativo di riferimento, il quale impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e agire con diligenza, prudenza e perizia

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale,  sentenza n. 12440 depositata il 20 aprile 2020 – In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il sub committente è sollevato dai relativi obblighi solo ove i lavori siano subappaltati per intero, cosicchè non possa più esservi alcuna ingerenza da parte dello stesso nei confronti del subappaltatore – Atto di delega deve riguardare un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il sub committente è sollevato dai relativi obblighi solo ove i lavori siano subappaltati per intero, cosicchè non possa più esservi alcuna ingerenza da parte dello stesso nei confronti del subappaltatore - Atto di delega deve riguardare un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 marzo 2020, n. 6321 – In tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile esclusivamente quando si versi nell’ipotesi di culpa in eligendo, che ricorre qualora il compimento dell’opera o del servizio siano stati affidati ad un’impresa appaitatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso

In tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile esclusivamente quando si versi nell'ipotesi di culpa in eligendo, che ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaitatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 10664 depositata il 27 marzo 2020 – L’errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell’infortunio, sia a titolo di colpa diretta, per non aver negligentemente impedito l’evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio, che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate

L'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell'infortunio, sia a titolo di colpa diretta, per non aver negligentemente impedito l'evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio, che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 marzo 2020, n. 7487 – Per ottenere il riconoscimento di un risarcimento del danno per la condotta di mobbing ascritta al datore di lavoro, considerando che non ogni inadempimento genera necessariamente un danno e che, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l’elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell’illegittimità dei singoli atti bensì nell’intento persecutorio che li unifica

Per ottenere il riconoscimento di un risarcimento del danno per la condotta di mobbing ascritta al datore di lavoro, considerando che non ogni inadempimento genera necessariamente un danno e che, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l'elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica

CHECK-LIST elaborata da CNCPT per “Verifica attuazione Protocollo Edilizia COVID-19 del 24 MARZO 2020” – CNCE – Comunicato 30 marzo 2020

CNCE - Comunicato 30 marzo 2020 CHECK-LIST elaborata da CNCPT per "Verifica attuazione Protocollo Edilizia COVID-19 del 24 MARZO 2020" Si invia, in allegato la check-list elaborata da CNCPT per "Verifica attuazione Protocollo Edilizia COVID-19 del 24 MARZO 2020". La Check list CNCPT rappresenta un ulteriore utile strumento per supportare il lavoro di supporto e [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 10671 depositata il 26 marzo 2020 – Qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali vizi di violazione di legge e/o di motivazione, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva

Qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali vizi di violazione di legge e/o di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva

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