sicurezza sul lavoro

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 24 aprile 2020 Oggi, venerdi 24 aprile 2020, è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto [...]

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile – Iniziative e Materiale Informativo del sistema bilaterale – CNCE – Comunicato 20 aprile 2020

CNCE - Comunicato 20 aprile 2020 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile - Iniziative e Materiale Informativo del sistema bilaterale L'emanazione dei vari DPCM, del Decreto condiviso del Ministero delle Infrastrutture del 19 marzo u.s. e la [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 aprile 2020, n. 12157 – Mancata previsione del rischio di cadute dall’alto e responsabilità del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 aprile 2020, n. 12157 Prevenzione degli infortuni - Responsabilità del datore di lavoro - Reato di lesioni colpose - Mancata previsione del rischio di cadute dall'alto - Insufficienza e inadeguatezza del presidio fornito al lavoratore - Malore occorso al lavoratore - Rapporto di causalità comunque non interrotto dalla mancata [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 aprile 2020, n. 12181 – Il garante non può, infatti, invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia

Il garante non può, infatti, invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 12177 depositata il 15 aprile 2020 – In materia di prevenzione antinfortunistica, si è passati da un modello “iperprotettivo” ad un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori, in tal senso valorizzando il testo normativo di riferimento, il quale impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e agire con diligenza, prudenza e perizia

In materia di prevenzione antinfortunistica, si è passati da un modello "iperprotettivo" ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori, in tal senso valorizzando il testo normativo di riferimento, il quale impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e agire con diligenza, prudenza e perizia

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale,  sentenza n. 12440 depositata il 20 aprile 2020 – In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il sub committente è sollevato dai relativi obblighi solo ove i lavori siano subappaltati per intero, cosicchè non possa più esservi alcuna ingerenza da parte dello stesso nei confronti del subappaltatore – Atto di delega deve riguardare un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il sub committente è sollevato dai relativi obblighi solo ove i lavori siano subappaltati per intero, cosicchè non possa più esservi alcuna ingerenza da parte dello stesso nei confronti del subappaltatore - Atto di delega deve riguardare un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 marzo 2020, n. 6321 – In tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile esclusivamente quando si versi nell’ipotesi di culpa in eligendo, che ricorre qualora il compimento dell’opera o del servizio siano stati affidati ad un’impresa appaitatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso

In tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile esclusivamente quando si versi nell'ipotesi di culpa in eligendo, che ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaitatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 10664 depositata il 27 marzo 2020 – L’errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell’infortunio, sia a titolo di colpa diretta, per non aver negligentemente impedito l’evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio, che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate

L'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell'infortunio, sia a titolo di colpa diretta, per non aver negligentemente impedito l'evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio, che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate

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