CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 marzo 2020, n. 6321 – In tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile esclusivamente quando si versi nell’ipotesi di culpa in eligendo, che ricorre qualora il compimento dell’opera o del servizio siano stati affidati ad un’impresa appaitatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso