CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2019, n. 8220 – In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il nuovo regime introdotto dall’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 al fine del riconoscimento dell’indennizzo in capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6 per cento sino al 16 per cento subito dal lavoratore si applica unicamente per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all’entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 marzo 2019, n. 8220 Infortunio sul lavoro - Sussistenza del nesso causale tra l'infortunio e le patologie - Prstazioni INAIL - Indennizzo del danno biologico Ritenuto 1. Che la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 10803 del 2013, accoglieva l'appello proposto da R. R. nei confronti dell'INAIL [...]