TRIBUTI INDIRETTI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2019, n. 100 – In tema di sanzioni amministrative, emesse, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ex art. 24, per affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, deve ritenersi che la responsabilità solidale della persona giuridica

in tema di sanzioni amministrative, emesse, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ex art. 24, per affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, deve ritenersi che la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell'ente privo di personalità giuridica, nel caso di violazione commessa dal rappresentante o al dipendente degli enti medesimi, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze - consentano di includere nell'ambito applicativo della norma non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all'ente da un formale rapporto organico ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all'autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attività di cui il committente si giova) a condizione che l'attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione e opponente, restando, comunque, escluso che il beneficiarlo del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne potuto trarre giovamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1360 – Imposta sulla pubblicità dei diritti delle pubbliche affissioni – Costituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l’attività ed il prodotto di una azienda

costituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica". (Cass. n. 17852 del 2004, 15449 del 2010). Occorre, infatti, distinguere la funzione sostanzialmente decorativa da quella pubblicitaria in grado di veicolare un messaggio diretto a raggiungere una pluralità di possibili acquirenti. Nel caso di specie, come accertato nella sentenza impugnata si tratta di "grandi fotografie che coprono l'intera superficie delle vetrine di un supermercato e rappresentano cibi vari (latte, verdure, pane, formaggi, ecc), materie prime, scene agresti, persone che cucinano, persone che consumano pasti in compagnia della famiglia o di amici

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1341 – TARSU – Nell’ambito delle aree autostradali e delle relative pertinenze, l’attività di raccolta e di gestione dei rifiuti compete al concessionario dell’autostrada, il quale, in base all’art. 14 del codice della strada, è tenuto ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto di rifiuti fino alla discarica. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve ritenersi esclusa la competenza dei Comuni

Nell'ambito delle aree autostradali e delle relative pertinenze, l'attività di raccolta e di gestione dei rifiuti compete al concessionario dell'autostrada, il quale, in base all'art. 14 del codice della strada, è tenuto ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto di rifiuti fino alla discarica. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve ritenersi esclusa la competenza dei Comuni che sono pertanto privi di qualsivoglia potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non essendo tale potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1169 – L’insegna “Postamat” e “Bancomat” non sono soggette all’imposta di pubblicità il cui presupposto va appunto ricercato “nell’astratta possibilità del messaggio pubblicitario, in rapporto all’ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, divenuti tali per il solo fatto di trovarsi in quel luogo

le iscrizioni che segnalano la presenza di postazioni "Bancomat" in luoghi e sedi diverse dalle banche di appartenenza (perché ad esempio situate in stazioni, centri commerciali, ospedali ecc...), nemmeno la presenza aggiuntiva - sull'iscrizione - del logo o marchio o denominazione della Banca di riferimento integra messaggio di rilevanza pubblicitaria, trattandosi pur sempre di "un elemento essenziale per completare l'informazione diretta al cliente"; sicché, neppure in tal caso tali iscrizioni "rivestono il carattere di invito o stimolo verso il pubblico alla fruizione del servizio offerto, considerato che l'erogazione dei servizi in questione e le conseguenti operazioni effettuabili non sono altro che l'esecuzione di rapporti contrattuali che sono stati già conclusi tra la banca e il cliente".

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 955 – Avviso d’accertamento per la rettifica valore di immobili oggetto di compravendita

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 955 Accertamento - Immobili - Rettifica valore - Compravendita - Contenzioso tributario Rilevato che L.P. Immobiliare s.r.l. impugnò un avviso d'accertamento con cui fu rettificato il valore di alcuni immobili, siti in Brescia, per l'anno 2007, come dichiarato negli atti di compravendita. La Ctp accolse parzialmente [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1141 – L’art 43 del d.lgs. n. 346 del 1990 sancisce una sorta di neutralità fiscale del negozio tra vivi, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, successivo all’apertura della successione, e volto alla reintegra dei diritti dei legittimari, in quanto lo sottrae dall’ambito di applicazione dell’ordinaria imposta di registro, per assoggettarlo all’imposta di successione

la disposizione sancisce una sorta di neutralità fiscale del negozio tra vivi, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, successivo all'apertura della successione, e volto alla reintegra dei diritti dei legittimari, in quanto lo sottrae dall'ambito di applicazione dell'ordinaria imposta di registro, per assoggettarlo all'imposta di successione, in coerenza con l'effetto che gli è proprio, l'acquisto ex lege (a causa di morte) della quota di legittima del patrimonio del defunto, tant'è che esso va trascritto, ai sensi degli artt. 2648, comma 3, e 2650 c.c., nonché annotato, ai sensi dell'art. 2655 c.c., ai margini della trascrizione dell'originario acquisto lesivo, al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni; che al legittimario leso nei propri diritti non è preclusa l'opzione di stipulare un negozio avente natura transattiva (artt. 1965 e ss. c.c.), ma in tal caso la tassazione dell'accordo segue le ordinarie regole in tema di imposta di registro, avuto riguardo ai concreti effetti (anche eventualmente traslativi) voluti dalle parti contraenti, in quanto le attribuzioni concordate tra gli interessati non hanno natura sostanzialmente ereditaria, e non sono soggette, quindi, all'applicazione dell'imposta sulle successioni, ma si inseriscono, attraverso il meccanismo delle reciproche concessioni, nella composizione di una lite, attuale o futura, originata da una pretesa lesione dei diritti di legittima, secondo le contrapposte tesi delle parti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1131 – La costituzione di un vincolo di destinazione su beni (nel caso di specie attraverso l’istituzione di un trust), costituisce – di per sé ed anche quando non sia individuabile uno specifico beneficiario – autonomo presupposto impositivo in forza dell’ art. 2, comma 47, I. 286/2006, che assoggetta tali atti, in mancanza di disposizioni di segno contrario, ad un onere fiscale parametrato sui criteri di cui alla imposta sulle successioni e donazioni.

"L'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è un'imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie; essa riceve disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio - materiale, alle disposizioni del decreto legislativo 346/90, ma conserva connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell'imposta classica sulle successioni e sulle donazioni. Ciò in quanto nell'imposta in esame, a differenza che in quella tradizionale, il presupposto impositivo è correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti; là dove l'oggetto consiste nel valore dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce con l'impoverirsi. Se questa imposta abbisognasse del trasferimento e, quindi, dell'arricchimento, essa sarebbe del tutto superflua, risultando sufficiente quella classica sulle successioni e sulle donazioni, nelle quali il presupposto d'imposta è, giustappunto, il trasferimento, quantunque condizionato o a termine, dell'utilità economica ad un beneficiario, con riguardo all'imposta in esame, non rileva affatto la mancanza di arricchimento, giacché il contenuto patrimoniale referente di capacità contributiva è ragguagliato all'utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone Ciò posto, il legislatore, evocando soltanto l'effetto, ha inequivocabilmente attratto nell'area applicativa della norma tutti i regolamenti capaci di produrlo. Tra questi, vanno annoverati anche gli atti di destinazione contemplati dall'art. 2645-ter cod.civ. In relazione all'aliquota applicabile, la misura dell'8% prevista dalla lettera c) del comma 49 della medesima norma, è imposta dalla sua natura residuale, non rientrando la figura del conferente, che seguita ad essere proprietario dei beni, in alcuna delle altre categorie previste dalla norma, che godono di aliquota inferiore"

Imposta di registro, ipotecaria e catastale – Atto di fusione tra Fondazioni bancarie non qualificabili ONLUS – Risoluzione n. 2/E del 11 gennaio 2019 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 11 gennaio 2019, n. 2/E Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Atto di fusione tra Fondazioni bancarie non qualificabili ONLUS Quesito Il dott. CAIO, in qualità di notaio rogante dell'atto di fusione tra la "Fondazione ALFA Banca", con sede legale in X, (fondazione incorporante) e la "Fondazione BETA Banca [...]

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