CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1169 – L’insegna “Postamat” e “Bancomat” non sono soggette all’imposta di pubblicità il cui presupposto va appunto ricercato “nell’astratta possibilità del messaggio pubblicitario, in rapporto all’ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, divenuti tali per il solo fatto di trovarsi in quel luogo