CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 novembre 2021, n. 35109
Tributi – Imposta sulla pubblicità – Affissione di più messaggi pubblicitari identici staccati – Applicazione dell’imposta con riferimento ai singoli messaggi – Autonoma imposizione
Rilevato che
P. S.r.L. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello di I.C.A. – Imposte Comunali Affini S.r.L., avverso la sentenza n. 3590/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento per la riscossione dell’imposta di pubblicità stradale annualità 2014 del Comune di San Donato Milanese;
la Concessionaria resiste con controricorso ed ha, da ultimo, depositato memoria difensiva con allegata notula;
la ricorrente ha parimenti depositato memoria difensiva.
Considerato che
1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 7, co. 1, e 5 D.Lgs. n. 507/1993) e si lamenta l’erroneità del calcolo della tassazione con riguardo ai messaggi pubblicitari sui cd. <<segnali di indicazione>> (frecce) installati nel Comune di San Donato Milanese, essendo stata affermata la legittimità del calcolo effettuato sulla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo;
1.2. con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. Att. C.p.c. per avere la Commissione Tributaria Regionale affermato la correttezza del calcolo di superfici e dell’imposta da parte di ICA S.r.L. relativamente alle pensiline fermata autobus, ai segnali di indicazione <<frecce>> e agli orologi installati nel Comune di San Donato Milanese, sulla scorta del generico richiamo alla documentazione allegata agli atti, in particolare all’avviso di pagamento ed alle fotografie, senza valutare il preteso erroneo arrotondamento alle superfici degli impianti pubblicitari;
1.3. con il terzo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio circa l’erroneità del calcolo della superficie relativa ai segnali di indicazione <<frecce>>, essendo stato erroneamente escluso che costituiscano <<un unico “gruppo segnaletico”>>;
2.1. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese;
2.2. secondo la prospettazione della ricorrente qualora in uno spazio delimitato, vengano affissi più messaggi pubblicitari identici, la tariffa andrebbe applicata con riferimento alla superficie complessiva cui darebbe luogo la somma delle superfici dei mezzi pubblicitari identici;
2.3. va premesso che il D.P.R. n. 639 del 1972, art. 17, u.c., disposizione legislativa sostanzialmente riprodotta dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7, comma 5, fa riferimento ad un collegamento funzionale tra una pluralità di messaggi pubblicitari ed alla funzione unitaria di essi, ossia ad una connessione che ben può prescindere dalla contiguità fisica dei diversi messaggi, ed in conseguenza di ciò, la pluralità di messaggi pubblicitari che presentano un collegamento strumentale inscindibile fra loro e hanno identico contenuto integra, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, un unico mezzo pubblicitario, anche se questi non sono tutti collocati in un unico spazio o in un’unica sequenza (cfr. Cass. n. 23250/2004);
2.4. questa Corte (cfr. Cass. n. 335/1995), sulla base di principi di diritto applicabili anche alla presente fattispecie, ha tuttavia precisato, in tema di imposta sulla pubblicità, con riguardo ad una vetrina pubblicitaria contenente più messaggi pubblicitari staccati (nella specie targhette con nomi e programmi di cinema) che l’imposta va applicata al titolare della vetrina (in solido con i gestori delle sale cinematografiche) con riferimento ai singoli messaggi, ciascuno dei quali dà luogo ad un’autonoma imposizione, arrotondando al metro quadrato le superfici inferiori al metro quadrato secondo il disposto del secondo comma dell’art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639;
2.5. deve altresì evidenziarsi come sul tema la Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 252/2012) abbia già da tempo stabilito il principio secondo cui in tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’articolo 7, comma 1, del Dlgs n. 507 del 1993, identifica il presupposto impositivo nel mezzo pubblicitario, inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e di migliorare l’immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo;
2.6. parte ricorrente assume che nella fattispecie in esame risulterebbe inconferente il richiamo a Cass. sez. 5, 12 gennaio 2012, n. 252, ed assume che detta decisione sarebbe riferibile all’ipotesi di plurime insegne aventi ciascuna una propria autonomia, come una pluralità di preinsegne o frecce direzionali pubblicizzanti aziende diverse collocate su un unico palo di sostegno, in quanto solo in tal caso ciascuna di esse costituirebbe un mezzo pubblicitario soggetto a titolo autorizzatorio proprio rilasciato a soggetti diversi e in tempi diversi, dunque solo nel caso sopra indicato, correttamente, secondo la controricorrente, l’imposta di pubblicità potrebbe essere esatta in relazione a ciascuna figura minima piana geometrica in cui è circoscritto ogni mezzo pubblicitario, indipendentemente quindi dal numero dei messaggi in esso contenuti, secondo il disposto dell’art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 507/1993, con gli arrotondamenti previsti dal comma 2 della citata norma;
2.5. al contrario, ove, come nella fattispecie in esame, la pluralità dei messaggi pubblicitari, pur distinti per frecce pubblicizzanti aziende diverse, sia collocata su un unico impianto pubblicitario, l’imposta andrebbe riferita alla superficie dell’unico impianto del quale è titolare la sola ricorrente;
2.6. tale assunto, però, come già chiarito da questa Corte (cfr. Cass. n. 10459/2018), contrasta con quanto chiaramente esposto nella succitata decisione di questa Corte non solo in relazione al fatto che ivi è chiaramente riferito che, nel caso allora esaminato, le diverse frecce pubblicizzanti aziende diverse erano collocate all’interno di un unico <<pannello>> e non già, separatamente, su un palo di sostegno, ma anche e principalmente con l’interpretazione sistematica della citata norma di cui all’art. 7, comma 1 e 2 del d. lgs. n. 507/1993, in relazione all’art. 6, comma 2 del citato decreto, che estende al soggetto nel cui interesse è diffuso il messaggio pubblicitario la solidarietà per l’obbligazione tributaria posta a carico del titolare o comunque di colui che ha la disponibilità del <<mezzo pubblicitario>>, previsione, quest’ultima, che, come espresso dalla succitata sentenza, non può che trovare «esclusiva giustificazione razionale nell’indissolubile legame tra “mezzo” e “messaggio” pubblicitario individuato come fondamento del presupposto d’imposta»;
2.7. i principi espressi dalla citata pronuncia vanno dunque in questa sede ribaditi, una volta chiarito che, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, essi sono perfettamente riferibili alla fattispecie in oggetto posta all’esame di questa Corte, con conseguente infondatezza delle censure esposte nel primo e nel terzo motivo di ricorso, essendo del tutto estranea alla problematica in esame l’ipotesi di più messaggi omogenei di cui all’art. 7, comma 5 del d. lgs. n. 507/1993, collocati in connessione, su cui pure si sofferma la controricorrente nella memoria depositata in atti;
3. il ricorso va dunque integralmente respinto;
4. le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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