CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 14103 depositata il 11 luglio 2016 – La gravità dell’inadempimento deve essere valutata nel rispetto della regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 c.c., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 14103 depositata il 11 luglio 2016 LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO - LICENZIAMENTO - SANZIONE DISCIPLINARE - PROPORZIONE TRA SANZIONE E FATTO - ILLEGITTIMITA' Svolgimento del processo 1 - La Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza resa dal locale Tribunale, ha respinto la domanda proposta da S. [...]