CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 14106 depositata il 11 luglio 2016 – L’art. 55bis del d.lgs. 165/2001, che è applicabile alla fattispecie in esame, dispone che l’organo competente per il procedimento disciplinare contesta per iscritto l’addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato