CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 28557 depositata il 8 luglio 2016 – Per colpa di organizzazione si intende il rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli, incombendo, tuttavia, sull’ente l’onere
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 28557 depositata il 8 luglio 2016 LAVORO - SICUREZZA SUL LAVORO - MISURE DI SICUREZZA - INFORTUNIO SUL LAVORO - COLPA DI ORGANIZZAZIONE: DEFINIZIONE - RESPONSABILITA' DELL’ENTE FATTO 1. Con sentenza 06/07/2015, La Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Urbino, appellata dall'imputato R.V. e dall'Ente [...]