CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 28557 depositata il 8 luglio 2016 – Per colpa di organizzazione si intende il rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli, incombendo, tuttavia, sull’ente l’onere