CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 luglio 2017, n. 17510
Tributi – Donazione immobiliare – Determinazione del valore – Rettifica
Fatti di causa
In accoglimento dell’appello proposto dai donatari I.S. e V.C., la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava «privo di effetto» l’avviso di rettifica del valore e liquidazione di maggior imposta loro notificato riguardo ad atto pubblico di donazione immobiliare registrato il 9 aprile 2004.
Pur ritenendo che la nullità dell’avviso per omessa allegazione della perizia UTE dallo stesso richiamata fosse stata sanata dalla relativa produzione in giudizio, il giudice d’appello dichiarava inefficace la rettifica perché effettuata tramite stima di immobili già censiti con rendita.
L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con tre motivi.
I contribuenti resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale.
Ragioni della decisione
1. Il ricorso incidentale denuncia violazione dell’art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986, per aver il giudice d’appello dichiarato sanata la nullità dell’avviso.
Il ricorso incidentale deve essere anteposto nell’esame, in ragione del suo carattere preliminare (Cass. 9 settembre 2008, n. 23113, Rv. 604801; Cass. 31 ottobre 2014, n. 23271, Rv. 633364).
1.1. Il ricorso incidentale è fondato.
Nella specie, l’avviso di liquidazione, pur indicando quale unica fonte della rettifica la stima tecnica dell’Agenzia del territorio, questa non reca in allegato, né riproduce quantomeno nelle parti essenziali, viceversa limitandosi a informare che di essa «è possibile prendere visione presso questo ufficio».
In tema di rettifica dei valori immobiliari, l’art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986, aggiunto dall’art. 4 d.lgs. 32/2001, commina la nullità dell’accertamento motivato per relationem quando l’atto richiamato dall’avviso non sia ad esso allegato, né in esso riprodotto per contenuto essenziale; ancor prima, l’art. 7 I. 212/2000 ha prescritto che gli atti tributari motivati per relationem devono recare in allegato gli atti richiamati.
Pertanto, e già con l’entrata in vigore dell’art. 7, l’avviso di rettifica è nullo se non vi è allegata la stima UTE in base alla quale l’ufficio finanziario dichiara di rettificare il valore del cespite (Cass. 26 maggio 2008, n. 13490, Rv. 603396).
Tale nullità non può essere sanata per raggiungimento dello scopo in giudizio, poiché la motivazione dell’atto impositivo ha la funzione di garantire una difesa certa anche riguardo alla delimitazione del thema decidendum (Cass. 17 ottobre 2014, n. 21997, Rv. 632767).
La tesi del giudice d’appello per cui la produzione in giudizio dell’atto richiamato sana l’omessa allegazione all’avviso richiamante si configura a stregua di interpretatio abrogans delle norme di legge sull’obbligo di allegazione.
2. Il ricorso principale denuncia vizio logico (primo motivo) e violazione dell’art. 52 d.P.R. 131/1986 (secondo e terzo motivo), per non aver il giudice d’appello motivato circa la preesistenza delle rendite catastali e per aver egli escluso l’utilizzabilità della perizia di stima a fini di rettifica.
2.1. Il ricorso principale è inammissibile.
L’accoglimento del ricorso incidentale sulla nullità dell’accertamento priva di interesse il ricorso principale sul merito dello stesso.
3. Inammissibile il ricorso principale, la sentenza deve essere cassata in relazione all’incidentale; non occorrendo indagini di fatto, la causa va decisa nel merito, con declaratoria di nullità dell’avviso di rettifica.
4. In ragione dell’alterno sviluppo processuale, le spese dei gradi di merito devono essere compensate; quelle del giudizio di legittimità sono regolate per soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso incidentale e dichiara inammissibile il principale; cassa la sentenza in relazione al ricorso accolto e – decidendo nel merito – dichiara nullo l’avviso di rettifica; compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere ai ricorrenti incidentali le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
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