CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 13981 depositata il 8 luglio 2016 – Le attestazioni compiute dall’agente postale fanno fede fino a querela di falso, in quanto la notificazione a mezzo posta è attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale in forza del disposto dell’art. 1 della L. 20 novembre 1982 n. 890 e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 13981 depositata il 8 luglio 2016 ACCERTAMENTO - ATTESTAZIONI AGENTE POSTALE - FANNO FEDE FINO A QUERELA DI FALSO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Agenzia delle entrate ha emesso nei confronti del contribuente tre avvisi di accertamento per il recupero di Irpef, Irap ed Iva inerenti agli anni 2002, 2003 e 2005, [...]