Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 48826 depositata il 17 novembre 2016 – In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro ai fini della prevenzione antinfortunistica non esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell’appaltatore quando costui, per qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte, deve tuttavia ritenersi che, quando tale omissione sia immediatamente percepibile il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch’egli delle conseguenze dell’infortunio eventualmente determinatosi
Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 48826 depositata il 17 novembre 2016 LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO - SICUREZZA SUL LAVORO - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - OBBLIGO DI COOPERAZIONE TRA COMMITTENTE E APPALTATORE - VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE FATTO 1. Il 9 aprile 2014 la Corte di appello di Napoli, in riforma [...]