CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25547 – Mancata specificazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere – Nel ricorso in cassazione è motivo di inammissibilità la insufficiente riproduzione solo di alcuni stralci degli accordi richiamati
con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica