Archivi annuali: 2018

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 dicembre 2018, n. 31409 – In tema di imposta di registro, secondo cui la sentenza che, a seguito di giudizio di opposizione, ammette al passivo di un fallimento un credito in precedenza escluso, deve essere assoggettata alla imposta proporzionale di registro dell’uno per cento

in tema di imposta di registro, secondo cui la sentenza che, a seguito di giudizio di opposizione, ammette al passivo di un fallimento un credito in precedenza escluso, deve essere assoggettata alla imposta proporzionale di registro dell'uno per cento, prevista dall'art. 8, lett. c), della Tariffa, Parte Prima, Allegato A) al d.P.R. n. 131 del 1986, in quanto si tratta di pronuncia emessa in esito ad un giudizio contenzioso di cognizione, che contiene l'accertamento, nei confronti della procedura fallimentare, dell'esistenza e dell'efficacia del credito, con l'effetto di consentire al contribuente la partecipazione al concorso, con possibile soddisfazione in sede di riparto; ciò perché l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa alle sentenze con cui viene disposto il pagamento di corrispettivi, ovvero di prestazioni soggette ad IVA, opera soltanto in relazione agli specifici atti indicati nella nota II, in calce all'art. 8, Parte Prima, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, con conseguente applicazione dell'imposta in misura proporzionale alle sentenze di mero accertamento e, per quanto qui d'interesse, a quelle con cui il credito viene ammesso al passivo della procedura concorsuale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 dicembre 2018, n. 31356 – L’intempestiva presentazione del certificato definitivo di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 3, determina la decadenza dal beneficio fiscale, a meno che il contribuente non dimostri la circostanza che il ritardo nella presentazione del certificato sia imputabile alla condotta colpevole dell’amministrazione competente al rilascio del certificato stesso

è necessario documentare la sussistenza dei requisiti richiesti per mezzo del certificato definitivo, che il contribuente è tenuto a presentare nel termine di decadenza di tre anni dalla registrazione dell'atto, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui in tema di agevolazioni tributarie, il contribuente che intenda fruire dei benefici previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, per la piccola proprietà contadina, e che all'atto della registrazione non ha prodotto il certificato previsto dall'art. 3 I. cit., è tenuto, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, a presentare il certificato dell'ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di tre anni dalla registrazione dell'atto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 dicembre 2018, n. 31355 – Accertamento fondato sul redditometro – Indici di capacità contributiva e incrementi patrimoniali

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 dicembre 2018, n. 31355 Imposte dirette - IRPEF - Accertamento - Redditometro - Indici di capacità contributiva e incrementi patrimoniali Ritenuto che L'Agenzia delle entrate ricorre sulla base di unico motivo per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Piemonte, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 dicembre 2018, n. 31293 – In base al principio di autosufficienza il ricorso per cassazione deve, come noto, contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso

In base al principio di autosufficienza il ricorso per cassazione deve, come noto, contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 dicembre 2018, n. 31279 – In materia d’imposta di registro, catastale e ipotecaria, l’art. 1, commi 25-28, della l. n. 244 del 2007 ha dettato una nuova disciplina delle agevolazioni fiscali relative ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, limitandone l’applicazione a quelli diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale convenzionata pubblica

In materia d'imposta di registro, catastale e ipotecaria, l'art. 1, commi 25-28, della l. n. 244 del 2007, pur abrogando l'art. 36, comma 15, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, che aveva, a sua volta, abrogato l'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000, non ha ripristinato la norma prevista da quest'ultima disposizione ma, al contrario, modificando le tariffe allegate al d.P.R. n. 131 del 1986 ed al d.lgs. n. 347 del 1990, ha dettato una nuova disciplina delle agevolazioni fiscali relative ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, limitandone l'applicazione a quelli diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale convenzionata pubblica

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 dicembre 2018, n. 31277 – In tema di imposta di registro, la sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare di un pagamento eseguito dal fallito è soggetta all’aliquota proporzionale

in tema di imposta di registro, la sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare di un pagamento eseguito dal fallito è soggetta all’aliquota proporzionale di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (prevista per i provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura) - e non al pagamento della misura fissa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 dicembre 2018, n. 31275 – In tema d’imposte ipotecarie e catastali, il momento impositivo va identificato con la data di formazione dell’atto traslativo, sicché l’imposta va applicata non già in misura fissa bensì in misura proporzionale anche con riguardo alle operazioni concernenti beni strumentali, sebbene assoggettate ad IVA, ove il trasferimento sia intervenuto dopo l’entrata in vigore dell’art. 35, comma 10 bis, lett. a, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in I. n. 248 del 2006

in tema d'imposte ipotecarie e catastali, il momento impositivo va identificato con la data di formazione dell'atto traslativo, sicché l'imposta va applicata non già in misura fissa bensì in misura proporzionale anche con riguardo alle operazioni concernenti beni strumentali, sebbene assoggettate ad IVA, ove il trasferimento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore dell'art. 35, comma 10 bis, lett. a, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in I. n. 248 del 2006

CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 04 dicembre 2018, n. 94/20 – Trasmissione dei dati relativi ai crediti formativi acquisiti dagli iscritti nell’albo nell’anno 2017 in esecuzione del Protocollo d’intesa MEF-CNDCEC

CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 04 dicembre 2018, n. 94/20 Trasmissione dei dati relativi ai crediti formativi acquisiti dagli iscritti nell'albo nell’anno 2017 in esecuzione del Protocollo d'intesa MEF-CNDCEC Si fa presente che nonostante diversi Ordini abbiano già avviato la trasmissione dei dati relativi ai crediti formativi professionali acquisiti nel corso [...]

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