CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 dicembre 2018, n. 31409 – In tema di imposta di registro, secondo cui la sentenza che, a seguito di giudizio di opposizione, ammette al passivo di un fallimento un credito in precedenza escluso, deve essere assoggettata alla imposta proporzionale di registro dell’uno per cento
in tema di imposta di registro, secondo cui la sentenza che, a seguito di giudizio di opposizione, ammette al passivo di un fallimento un credito in precedenza escluso, deve essere assoggettata alla imposta proporzionale di registro dell'uno per cento, prevista dall'art. 8, lett. c), della Tariffa, Parte Prima, Allegato A) al d.P.R. n. 131 del 1986, in quanto si tratta di pronuncia emessa in esito ad un giudizio contenzioso di cognizione, che contiene l'accertamento, nei confronti della procedura fallimentare, dell'esistenza e dell'efficacia del credito, con l'effetto di consentire al contribuente la partecipazione al concorso, con possibile soddisfazione in sede di riparto; ciò perché l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa alle sentenze con cui viene disposto il pagamento di corrispettivi, ovvero di prestazioni soggette ad IVA, opera soltanto in relazione agli specifici atti indicati nella nota II, in calce all'art. 8, Parte Prima, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, con conseguente applicazione dell'imposta in misura proporzionale alle sentenze di mero accertamento e, per quanto qui d'interesse, a quelle con cui il credito viene ammesso al passivo della procedura concorsuale