CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30438 – L’esistenza di una malattia professionale non indennizzabile non esclude, ovviamente, né la natura professionale della malattia; né che essa venga “documentata” proprio dall’Inail
il soggetto passivo vada comunque individuato nell'INPS tenuto per legge ad accreditare la maggiorazione contributiva; e che pertanto, come per i benefici previsti nel comma 8 dell'art. 13, non sia possibile alcun frazionamento tra una domanda di accertamento dei presupposti da tenersi nei confronti dell'INAIL e una di condanna all'accredito della contribuzione da effettuarsi nei confronti dell'INPS, dovendo invece la complessa fattispecie essere azionata in un unico contesto processuale qualificato dalla persistente presenza ed attualità dell'interesse ad agire in vista, appunto, dello ottenimento della stessa tutela della posizione soggettiva finale;