CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 agosto 2019, n. 20953 – Il versamento dell’ICI deve essere effettuato, nel suo ammontare complessivo per il periodo che va dalla dichiarazione di fallimento fino al decreto di trasferimento, entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo versato dall’aggiudicatario è prelevabile, cioè dalla data del decreto di trasferimento degli immobili
Il versamento dell'ICI deve essere effettuato, nel suo ammontare complessivo per il periodo che va dalla dichiarazione di fallimento fino al decreto di trasferimento, entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo versato dall'aggiudicatario è prelevabile, cioè dalla data del decreto di trasferimento degli immobili