Archivi annuali: 2019

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 maggio 2019, n. 14545 – In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dall’art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente non dovute per assenza del relativo presupposto

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 maggio 2019, n. 14545 Tributi - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento - Condono ex art. 15 Legge n. 289 del 2002 - Rimborso - Esclusione Fatti di causa 1. La B.M.P.S. s.p.a. ( B.M.P.S.) propone ricorso avverso la sentenza della Commissione [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 maggio 2019, n. 14426 – In tema di indebito previdenziale, l’obbligo di restituzione sorge “ex lege”, con effetto istantaneo, all’atto del pagamento, sicché è al momento della relativa esecuzione che deve farsi riferimento per l’individuazione della legge applicabile

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 maggio 2019, n. 14426 Indennità di cassa integrazione - Rioccupazione alle dipendenze di datore di lavoro in Svizzera - Domanda di pensione di reversibilità estera - Eredi Rilevato che 1. la Corte d'appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, rigettava il ricorso proposto da [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 maggio 2019, n. 14527 – Tassazione dividendi – Convenzione contro le doppie imposizioni Italia e Paesi Bassi

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 maggio 2019, n. 14527 Tributi - Tassazione dividendi - Convenzione contro le doppie imposizioni Italia e Paesi Bassi - Applicazione regime di esenzione vigente in Olanda - Rimborso ritenute operate sui dividendi - Esterovestizione - Accertamento residenza della società holding Fatti di causa Con istanza del 8.5.2002 la società [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 maggio 2019, n. 14419 – Il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre, sospendere l’attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa incorre in un inadempimento contrattuale

il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre, sospendere l’attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa incorre in un inadempimento contrattuale, previsto in generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione dovuta, ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo della impossibilità sopravvenuta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 maggio 2019, n. 12335 – In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e ai fini dell’applicabilità dell’art. 3, comma ottavo, della legge n. 335 del 1995 l’omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività svolta dall’azienda, la quale, per effetto delle scelte operate dall’imprenditore, assume caratteristiche tali da comportare una diversa classificazione ai fini previdenziali, è da equiparare all’ipotesi delle dichiarazioni inesatte, giacché, alla stregua della comune “ratio” di assicurare la corrispondenza della classificazione, a fini previdenziali, all’effettiva attività dei datori di lavoro, anche in caso di omessa comunicazione si realizza, sia pure in un momento successivo, una discrasia tra l’effettività della situazione e le dichiarazioni sulle quali la classificazione iniziale era fondata

In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e ai fini dell'applicabilità dell'art. 3, comma ottavo, della legge n. 335 del 1995 - che fissa la regola che gli effetti della variazione della classificazione si producono dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento, con la sola eccezione, con conseguente retroattività degli effetti della variazione, dell'ipotesi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro - l'omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività svolta dall'azienda, la quale, per effetto delle scelte operate dall'imprenditore, assume caratteristiche tali da comportare una diversa classificazione ai fini previdenziali, è da equiparare all'ipotesi delle dichiarazioni inesatte, giacché, alla stregua della comune "ratio" di assicurare la corrispondenza della classificazione, a fini previdenziali, all'effettiva attività dei datori di lavoro, anche in caso di omessa comunicazione - rispetto al quale la sanzione amministrativa comminata dall'art. 2 del d.l. n. 362 del 1978 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 467 del 1978) ribadisce, per un verso, l'obbligo della comunicazione e, per altro verso, non esaurisce gli effetti dell'omissione stessa - si realizza, sia pure in un momento successivo, una discrasia tra l'effettività della situazione e le dichiarazioni sulle quali la classificazione iniziale era fondata

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 28 maggio 2019, n. 128 – IRAP – Regione Marche – Aliquota applicabile al valore della produzione netta per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (banche)

CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 28 maggio 2019, n. 128 Imposte e tasse - IRAP - Regione Marche - Aliquota applicabile al valore della produzione netta per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (banche) - Innalzamento al 5,75 per cento a decorrere dall'anno di imposta 2002 [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 maggio 2019, n. 14535 – Nel caso di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6, TULPS privi del nulla osta, per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico il possessore dei locali in cui sono installati risponde in solido con il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, per le giocate effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore dell’art. 39-quater, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 84, della legge n. 296 del 2006

Nel caso di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, TULPS privi del nulla osta, per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico il possessore dei locali in cui sono installati risponde in solido con il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, per le giocate effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore dell'art. 39-quater, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 84, della legge n. 296 del 2006

Definizione agevolata controversie tributarie e possibilità di recupero dell’imposta sostitutiva versata – Risposta 27 maggio 2019, n. 158 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 27 maggio 2019, n. 158 Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - articolo 6 del D.L. n. 119 del 2018 - definizione agevolata controversie tributarie Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente: Quesito La società [ALFA] (di seguito istante) ha [...]

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