Archivi annuali: 2019

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 gennaio 2019, n. 1196 – Licenziamento per giusta causa per reazione intollerabilmente alterata ed aggressiva comportante incapacità a rispettare ruoli superiori

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2019, n. 1196 Licenziamento per giusta causa - Reazione intollerabilmente alterata ed aggressiva - Incapacità a rispettare ruoli superiori - Lesione del vincolo fiduciario Fatto Con sentenza del 3 ottobre 2015, la Corte d'appello di Roma rigettava l'appello proposto da A.A.B. avverso la sentenza di primo grado, che [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 gennaio 2019, n. 978 – Applicazione del principio del pro rata per la liquidazione della pensione di anzianità

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 gennaio 2019, n. 978 Professionisti - Liquidazione della pensione di anzianità - Diritto - Applicazione del principio del pro rata Fatti di causa 1. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 561/2016, ha rigettato il gravame proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei ragionieri [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 gennaio 2019, n. 442 – Il contratto giornalistico concluso con un redattore non iscritto nell’albo dei giornalisti professionisti, è nullo non già per illiceità della causa o dell’oggetto, ma per violazione di norme imperative

il contratto giornalistico concluso con un redattore non iscritto nell'albo dei giornalisti professionisti, è nullo non già per illiceità della causa o dell'oggetto, ma per violazione di norme imperative, con la conseguenza che, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, detta nullità non produce effetti ex art. 2126 cod. civ. e il lavoratore ha diritto, ai sensi dell'art. 36 Cost., alla giusta retribuzione, la cui determinazione spetta al giudice di merito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1206 – Presupposto per l’applicabilità dello sgravio contributivo di cui all’art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 448 del 1998, è che l’impresa abbia realizzato un incremento occupazionale mediante nuove assunzioni di personale che già risulti iscritto nelle liste di collocamento o di mobilità o fruitore della cassa integrazione guadagni

presupposto per l'applicabilità dello sgravio contributivo di cui all'art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 448 del 1998, è che l'impresa abbia realizzato un incremento occupazionale mediante nuove assunzioni di personale che già risulti iscritto nelle liste di collocamento o di mobilità o fruitore della cassa integrazione guadagni, in coerenza con la finalità delle disposizioni in esame, volte ad incentivare l'assunzione di soggetti che non abbiano o abbiano perduto l'occupazione in determinate zone d'Italia, e a favorire, al contempo, la ripresa economica nelle stesse zone; ne consegue che il beneficio non compete nel caso di trasformazione di un contratto di lavoro a tempo parziale in contratto di lavoro a tempo pieno, trattandosi di una mera modificazione della quantità temporale della prestazione lavorativa già in essere e non di nuova assunzione avente le finalità ed i caratteri indicati dalla disposizione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1203 – La motivazione per relationem sia di per sé illegittima atteso che la nullità del provvedimento sussiste solo se il percorso argomentativo non consente di comprendere la fattispecie concreta, l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, mentre ciò non si è verificato nel caso di specie per le ragioni sopra indicate

neppure sussiste la violazione di legge denunciata, in assenza dei requisiti suoi propri (Cass. 26.6.13, n. 16038; Cass. 1.12.14, n. 25419; Cass. 12.1.16, n. 287), avendo anzi la Corte esattamente applicato la norma in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi (Cass. 19.5.16, n. 10354), risolvendosi quindi il mezzo nella contestazione di una valutazione probatoria, inammissibile in quanto intesa ad una rivisitazione del merito, in presenza di adeguata e congrua argomentazione (al p.to 4, a pp. 4 e 5 della sentenza), e pertanto insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16.12.11, n. 27197; Cass. 18.3.11, n. 6288; Cass. 19.3.09, n. 6694), tanto più nei rigorosi limiti introdotti dal novellato testo dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7.4.14, n. 8053; Cass. 10.2.15, n. 2498; Cass. 26.6.15, n. 13189; Cass. 21.10.15, n. 21439), applicabile ratione temporis;

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 gennaio 2019, n. 505 – In tema di retribuibilità del cd. tempo-tuta, si osserva che i lavoratori non avevano in alcun modo allegato di essere vincolati ad utilizzare gli spogliatoi aziendali ed ad anticipare il proprio arrivo nell’ambiente di lavoro, potendo liberamente assolvere a tali attività preparatorie anche presso le rispettive abitazioni

in tema di retribuibilità del cd. tempo-tuta, si osserva che i lavoratori non avevano in alcun modo allegato di essere vincolati ad utilizzare gli spogliatoi aziendali ed ad anticipare il proprio arrivo nell'ambiente di lavoro, potendo liberamente assolvere a tali attività preparatorie anche presso le rispettive abitazioni. Si aggiunge che neppure era stata dedotta la circostanza che l'utilizzo delle tute da lavoro, delle scarpe e dei dispositivi di sicurezza al di fuori dell'ambiente di lavoro non fosse consono o adeguato secondo un criterio di normalità sociale. I mezzi di prova articolati, pertanto, vedevano su circostanze irrilevanti al decidere, perché non significative della eterodirezione.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 719 – IRAP – L’entità dei compensi percepiti dal contribuente e, cioè, l’ammontare del reddito conseguito, è irrilevante ai fini della ricorrenza del presupposto dell’autonoma organizzazione, richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997

Il presupposto per l'applicazione dell'IRAP, secondo la previsione dell'art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Con la sentenza Sez. 5 n. 2589/14 sono stati ribaditi i criteri per individuare il requisito dell'autonoma organizzazione. Tale requisito ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture riferibili ad altri; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Comunicato 16 gennaio 2019 – Approvazione della delibera n. 7 adottata dal Comitato amministratore della gestione separata dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 12 luglio 2018

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 16 gennaio 2019 Approvazione della delibera n. 7 adottata dal Comitato amministratore della gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 12 luglio 2018 Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0016528/PG-L-86 del 19 dicembre 2018 è stata approvata, ai [...]

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