CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 dicembre 2018, n. 33677- Ai fini della ritualità della notifica, non rileva il momento in cui l’atto è stato recapitato al portiere bensì la data di spedizione; neppure può trovare fondamento la censura secondo la quale, essendo il socio stato contumace in sede di appello, sarebbe stata inefficace l’elezione di domicilio fatta in primo grado
ai fini della ritualità della notifica, non rileva il momento in cui l'atto è stato recapitato al portiere bensì la data di spedizione; neppure può trovare fondamento la censura secondo la quale, essendo il socio stato contumace in sede di appello, sarebbe stata inefficace l'elezione di domicilio fatta in primo grado