CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 marzo 2021, n. 6624 – L’avviso di liquidazione, per imposta di registro suppletiva, va emesso entro tre anni decorrenti dalla data di registrazione dell’atto di compravendita del fabbricato
L'avviso di liquidazione, per imposta di registro suppletiva, va emesso entro tre anni decorrenti dalla data di registrazione dell'atto di compravendita del fabbricato