CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 5794 depositata il 15 febbraio 2021 – In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme assolvono all’esigenza primaria di evitare eventi lesivi dell’incolumità fisica dei lavoratori anche in caso di rischi derivanti da distrazione o disaccortezza dei subordinati e la colpa dell’infortunato è configurabile solo quando la condotta del lavoratore sia del tutto anomala, esorbitante dal procedimenti di lavoro cui egli è addetto oppure si traduca nell’inosservanza, da parte sua, di precise disposizioni antinfortunistiche o di ordini esecutivi
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme assolvono all'esigenza primaria di evitare eventi lesivi dell'incolumità fisica dei lavoratori anche in caso di rischi derivanti da distrazione o disaccortezza dei subordinati e la colpa dell'infortunato è configurabile solo quando la condotta del lavoratore sia del tutto anomala, esorbitante dal procedimenti di lavoro cui egli è addetto oppure si traduca nell'inosservanza, da parte sua, di precise disposizioni antinfortunistiche o di ordini esecutivi