CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 febbraio 2021, n. 4671
Cartella esattoriale – Indebita fruizione del pagamento agevolato di contributi – Notifica della sentenza presso il procuratore domiciliatario, in luogo diverso da quello indicato in sede di elezione di domicilio – Trasferimento dello studio professionale – Decorrenza del termine breve d’impugnazione
Rilevato in fatto
Che, con sentenza depositata il 15.4.2014, la Corte d’appello di Catania ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da S.I.F.I. s.p.a. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato intimato il pagamento di contributi relativi ai mesi di gennaio-febbraio 2004 e di premi relativi al periodo 2003-2005 per indebita fruizione del pagamento agevolato di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3254 del 2002 e 3282 del 2003;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, in proprio e quale procuratore speciale di S.C.C.I. s.p.a., deducendo un motivo di censura; che S.I.F.I. s.p.a. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività; che l’INAIL ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli;
Considerato in diritto
che, nell’argomentare l’eccezione d’inammissibilità, parte controricorrente ha rilevato che, avendo provveduto alla notifica della sentenza impugnata al procuratore dell’INPS costituito in grado d’appello in data 23.5.2014, affatto tardiva dovrebbe ritenersi l’impugnazione proposta in data 16.4.2015;
che, al riguardo, è dato rilevare che, effettivamente, la sentenza impugnata è stata notificata in data 23.5.2014 all’INPS, in persona del legale rapp.te pro tempore e quale procuratore speciale di S.C.C.I. s.p.a., «al suo procuratore domiciliatario avv. M.R.B. presso l’Ufficio legale distrettuale INPS, sito in Catania, via (…)», e ivi «a mani dell’impiegato incaricato a ricevere le notifiche» (cfr. relata di notifica in calce alla sentenza impugnata, doc. 2 in atti del fascicolo di cassazione dell’odierna controricorrente);
che, posto che l’avv. M.R.B. è nominativamente indicata, nell’intestazione della sentenza, quale difensore dell’INPS «anche quale mandatario» di S.C.C.I. s.p.a., che a sua volta figura «elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale di Catania», risulta dalla nota di accompagnamento alla produzione documentale effettuata in grado di appello per l’udienza del 20.3.2014 (prodotta in atti di parte controricorrente) che l’INPS, che pure alla data del deposito del ricorso in appello aveva eletto domicilio «in Catania, via (…) – Avvocatura Sede Provinciale INPS – presso il sottoscritto procuratore, Avv. M.R.B.» (così il ricorso in appello, per come trascritto a pag. 5 del controricorso), aveva nelle more del giudizio eletto nuovo domicilio «presso la sede provinciale dell’Istituto, via (…), presso i sottoscritti procuratori Avv. R.V., Avv. P.L.T., Avv. M.R.B., Avv. L.G.»;
che, al riguardo, questa Corte ha da tempo chiarito che la notifica della sentenza presso il procuratore domiciliatario, effettuata in luogo diverso da quello indicato in sede di elezione di domicilio a seguito del trasferimento dello studio professionale, è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione previsto dall’art. 326 c.p.c., posto che la variazione di indirizzo non incide sulla relazione dello studio con la parte interessata e con il procuratore costituito, sicché resta soddisfatta l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare, nei termini prescritti, l’opportunità dell’impugnazione (Cass. nn. 24795 del 2005, 7365 del 2010, 2220 del 2016);
che, sebbene in contrario si sia affermato che la notifica della sentenza presso il domicilio reale del procuratore costituito, sito in luogo diverso da quello indicato in sede di elezione di domicilio, non sarebbe idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall’art. 325 c.p.c., in ragione del termine ridotto che può incidere sul diritto di difesa, dovendo conseguentemente darsi prevalenza al dato topografico su quello personale (così Cass. n. 16663 del 2018, sulla scorta di Cass. n. 22057 del 2014), decisiva in specie appare l’indicazione di domicilio che lo stesso Istituto ha effettuato allorché ha proceduto alla produzione documentale in appello, di cui dianzi s’è detto;
che l’esplicita menzione del procuratore dell’INPS e la consegna dell’atto presso il (nuovo) domicilio eletto consentono univocamente di ritenere che la notifica della sentenza impugnata sia stata effettuata al procuratore costituito, essendo stato chiarito che, in caso di ente rappresentato in giudizio da un avvocato facente parte dell’organo di avvocatura interna, presso la cui sede sia anche stato eletto il domicilio, solo la notifica ivi compiuta senza indicazione del procuratore domiciliatario è inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione (così già Cass. nn. 12509 del 2012 e 14054 del 2016, il cui principio di diritto è stato consolidato da Cass. S.U. n. 20866 del 2020);
che, pertanto, non avendo parte ricorrente proposto impugnazione entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, il ricorso va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, giusta il criterio della soccombenza;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che si liquidano in € 14.200,00, di cui € 14.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.