Archivi annuali: 2022

Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Disciplina del beneficio e istruzioni per la presentazione della domanda e il rimborso del contributo – INPS – Circolare 19 luglio 2022, n. 83

INPS - Circolare 19 luglio 2022, n. 83 Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Disciplina del beneficio e istruzioni per la presentazione della domanda e il rimborso del contributo [...]

INAIL – Comunicato 15 luglio 2022 – Contributi associativi: apertura servizi telematici

INAIL - Comunicato 15 luglio 2022 Contributi associativi: apertura servizi telematici Dal 18 luglio al 15 ottobre 2022 sono attivi i servizi telematici per l’invio delle adesioni/revoche delle ditte aderenti per l’anno 2023. Le associazioni di categoria, titolari di convenzione per la riscossione dei contributi associativi, devono inviare, attraverso l’apposito servizio online, i file relativi [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 luglio 2022, n. 22375 – L’impugnazione per revocazione proposta, ex art. 395 n. 5 cod. proc. civ., avverso una sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è inammissibile, risultando l’ipotesi ivi contemplata esclusa dalla previsione dei precedenti artt. 391 bis e ter

L'impugnazione per revocazione proposta, ex art. 395 n. 5 cod. proc. civ., avverso una sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è inammissibile, risultando l'ipotesi ivi contemplata esclusa dalla previsione dei precedenti artt. 391 bis e ter

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 28241 depositata il 19 luglio 2022 – Qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva

Qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 luglio 2022, n. 22110 – Nel sistema delineato dall’art. 152 att. c.p.c., l’esenzione dalle spese non è conseguenza di una “domanda” dell’interessato ma è semplicemente conseguenza del “fatto” che la parte soccombente possegga un reddito pari o inferiore al doppio di quello necessario per fruire del patrocinio a spese dello Stato

Nel sistema delineato dall'art. 152 att. c.p.c., l'esenzione dalle spese non è conseguenza di una "domanda" dell'interessato ma è semplicemente conseguenza del "fatto" che la parte soccombente possegga un reddito pari o inferiore al doppio di quello necessario per fruire del patrocinio a spese dello Stato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 luglio 2022, n. 22665 – In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell’art. 23, comma 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data

In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell’art. 23, comma 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 luglio 2022, n. 22495 – L’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica e per vizi di motivazione, restando escluso che possa ritenersi ammissibile la censura consistente nella mera contrapposizione di un’interpretazione ritenuta più confacente alla aspettativa della parte a quella accolta nella sentenza impugnata

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica e per vizi di motivazione, restando escluso che possa ritenersi ammissibile la censura consistente nella mera contrapposizione di un'interpretazione ritenuta più confacente alla aspettativa della parte a quella accolta nella sentenza impugnata

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