CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 luglio 2022, n. 22110 – Nel sistema delineato dall’art. 152 att. c.p.c., l’esenzione dalle spese non è conseguenza di una “domanda” dell’interessato ma è semplicemente conseguenza del “fatto” che la parte soccombente possegga un reddito pari o inferiore al doppio di quello necessario per fruire del patrocinio a spese dello Stato