Archivi annuali: 2022

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 febbraio 2022, n. 4164 – L’obbligo di comunicare informazioni esatte tutela l’affidamento che l’assicurato ripone nella correttezza delle informazioni stesse e genera responsabilità quando sulla base delle stesse l’assicurato effettui la scelta di risolvere anzitempo il proprio rapporto lavorativo

L'obbligo di comunicare informazioni esatte tutela l'affidamento che l'assicurato ripone nella correttezza delle informazioni stesse e genera responsabilità quando sulla base delle stesse l'assicurato effettui la scelta di risolvere anzitempo il proprio rapporto lavorativo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 febbraio 2022, n. 4163 – L’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non ricomprendente “questioni” o “argomentazioni”, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo

L'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non ricomprendente "questioni" o "argomentazioni", sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 febbraio 2022, n. 4162 – Il denunciato vizio meramente formale dell’avviso di addebito avrebbe dovuto essere fatto valere tempestivamente, dal debitore, nel termine di 20 giorni, ex art. 617 cod.proc.civ.

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 febbraio 2022, n. 4162 Inps - Cartella esattoriale - Recupero di sgravi contributivi - Indebita fruizione - Verbale di accertamento Rilevato che 1. con sentenza n.117 del 2016, la Corte di Appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione, svolta dall'attuale parte ricorrente, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 febbraio 2022, n. 3762 – In tema di distinzione tra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell’impresa esige un’indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l’obbligo del rendiconto periodico dell’associante e l’esistenza per l’associato di un rischio di impresa, il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell’associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato

In tema di distinzione tra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell'impresa esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale,  sentenza n. 4464 depositata il 9 febbraio 2022 – L’omessa valutazione di tale testimonianza rende la motivazione manifestamente illogica nella parte in cui ha escluso l’interesse dei consulenti a far apparire nella dichiarazione IVA la compensazione con i crediti inesistenti

L'omessa valutazione di tale testimonianza rende la motivazione manifestamente illogica nella parte in cui ha escluso l'interesse dei consulenti a far apparire nella dichiarazione IVA la compensazione con i crediti inesistenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 febbraio 2022, n. 3835 – Attesa la funzione dell’elezione di domicilio presso lo studio del proprio difensore, l’accertamento, compiuto dall’agente postale, della circostanza che il difensore domiciliatario non era risultato reperibile presso l’indirizzo indicato nel ricorso originario non avrebbe dovuto consentire di ritenere perfezionata la notifica, insorgendo, in tal caso, per il notificante l’onere diligenza di verificare il luogo presso il quale compiere la notifica, anche in caso di mancata comunicazione di variazione dell’indirizzo dello studio del difensore

Attesa la funzione dell’elezione di domicilio presso lo studio del proprio difensore, l’accertamento, compiuto dall’agente postale, della circostanza che il difensore domiciliatario non era risultato reperibile presso l’indirizzo indicato nel ricorso originario non avrebbe dovuto consentire di ritenere perfezionata la notifica, insorgendo, in tal caso, per il notificante l’onere diligenza di verificare il luogo presso il quale compiere la notifica, anche in caso di mancata comunicazione di variazione dell’indirizzo dello studio del difensore

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