Archivi annuali: 2022

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 novembre 2022, n. 33134 – Non può porsi una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito. Tale violazione può essere ravvisata solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o ancora abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione

Non può porsi una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito. Tale violazione può essere ravvisata solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o ancora abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 novembre 2022, n. 33130 – Agli effetti del beneficio contributivo di cui all’art.4, comma 3, della legge nr. nr. 381 del 1991, la condizione di cui comma 2 è soddisfatta se le persone svantaggiate di cui al comma 1 costituiscono almeno il trenta per cento dei lavoratori subordinati della cooperativa

Agli effetti del beneficio contributivo di cui all'art.4, comma 3, della legge nr. nr. 381 del 1991, la condizione di cui comma 2 è soddisfatta se le persone svantaggiate di cui al comma 1 costituiscono almeno il trenta per cento dei lavoratori subordinati della cooperativa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 novembre 2022, n. 33009 – I contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata, tenuta dall’INPS, si prescrivono dalla data di scadenza del pagamento che si identifica nella scadenza del pagamento dei tributi dovuti dalla dichiarazione dei redditi, tenendo conto anche dei differimenti

I contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata, tenuta dall'INPS, si prescrivono dalla data di scadenza del pagamento che si identifica nella scadenza del pagamento dei tributi dovuti dalla dichiarazione dei redditi, tenendo conto anche dei differimenti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 novembre 2022, n. 32812 – Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore

Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 novembre 2022, n. 33226 – Al lavoratore deve essere riconosciuta l’anzianità di servizio maturata precedentemente all’acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell’ambito del contratto a termine

Al lavoratore deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 novembre 2022, n. 32968 – Ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall’art.13, comma 1°, c.p.c.

Ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall'art.13, comma 1°, c.p.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 novembre 2022, n. 32854 – La ritenuta nella misura del 12,50%, prevista dall’art. 6 della l. n. 482/1985, sulle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento, può applicarsi solo agli importi derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato; tale più favorevole tassazione va invece esclusa con riferimento alle somme versate dal contribuente in un fondo integrativo che non abbia investito sul mercato finanziario

La ritenuta nella misura del 12,50%, prevista dall'art. 6 della l. n. 482/1985, sulle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento, può applicarsi solo agli importi derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato; tale più favorevole tassazione va invece esclusa con riferimento alle somme versate dal contribuente in un fondo integrativo che non abbia investito sul mercato finanziario

Torna in cima