Archivi mensili: Febbraio 2023

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per lo sviluppo di energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali – Anno 2022 – MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – Decreto ministeriale del 22 dicembre 2022

MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI - Decreto ministeriale del 22 dicembre 2022 Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per lo sviluppo di energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali - Anno 2022 (G.U. 21 febbraio 2023, n. 44) Art. 1 Oggetto 1. Le disposizioni del [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5273 depositata il 20 febbraio 2023 – Ferie fruite dopo la cessazione dell’integrazione salariale

CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 5273 depositata il 20 febbraio 2023 Lavoro - Conguaglio operato per l’eccedenza di retribuzione corrisposta - Ferie fruite dopo la cessazione dell’integrazione salariale - Contratti di solidarietà difensivi - Cd. riproporzionamento della retribuzione feriale - Tardività del ricorso - Accoglimento Fatti di causa 1. Con sentenza del 21.1.2021 la [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5264 depositata il 20 febbraio 2023 – Il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

Il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5194 depositata il 20 febbraio 2023 – Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove

Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove

CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM e degli ESP CON – Nota 22 febbraio 2023, n. 22 – Proposte di modifica delle disposizioni relative alla c.d. “Tregua fiscale” di cui alla Legge di bilancio 2023

CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM e degli ESP CON - Nota 22 febbraio 2023, n. 22 Proposte di modifica delle disposizioni relative alla c.d. “Tregua fiscale” di cui alla Legge di bilancio 2023 La legge di bilancio 2023 ha previsto un insieme articolato di misure, identificato unitariamente con la denominazione di c.d. “Tregua fiscale”, che [...]

Consolidato Nazionale – Modalità e limiti di utilizzo di crediti trasferiti [articolo 7, comma 1, lett. b) del DM 1° marzo 2018] – Risposta n. 220 del 22 febbraio 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 220 del 22 febbraio 2023 Consolidato Nazionale - Modalità e limiti di utilizzo di crediti trasferiti [articolo 7, comma 1, lett. b) del DM 1° marzo 2018] Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La società [ALFA] (di seguito istante) fa presente quanto [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5373 depositata il 21 febbraio 2023 – In tema di definizione agevolata della lite fiscale, l’art. 1, co. 192, della l. n. 197 del 2022, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l’unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio

In tema di definizione agevolata della lite fiscale, l’art. 1, co. 192, della l. n. 197 del 2022, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5295 depositata il 20 febbraio 2023 – Nel processo tributario, il contribuente che abbia proposto valido ricorso contro un atto dell’Amministrazione finanziaria non consuma il potere di impugnazione, e non perde, quindi, la possibilità di proporre, finché non sia scaduto il termine, un nuovo ricorso contenente anche motivi diversi da quelli espressi nell’atto introduttivo

Nel processo tributario, il contribuente che abbia proposto valido ricorso contro un atto dell'Amministrazione finanziaria non consuma il potere di impugnazione, e non perde, quindi, la possibilità di proporre, finché non sia scaduto il termine, un nuovo ricorso contenente anche motivi diversi da quelli espressi nell'atto introduttivo

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