MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – Decreto ministeriale del 22 dicembre 2022
Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per lo sviluppo di energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali – Anno 2022 (G.U. 21 febbraio 2023, n. 44)
Art. 1
Oggetto
1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, di cui all’art. 6, comma 5, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gas naturale liquefatto con particolare riguardo alle procedure di concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonchè alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
2. Le risorse destinate all’attuazione dell’intervento agevolativo sono pari a euro 25.000.000 per l’anno 2022.
Art. 2
Soggetti beneficiari
1. Possono accedere al contributo di cui al presente decreto le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) di cui all’art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.
Art. 3
Agevolazione concedibile
1. Le risorse, nel limite dell’importo complessivo di cui all’art. 1 comma 2, sono assegnate, sotto forma di credito d’imposta, nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2022 e per tutto l’anno 2022, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per l’acquisto del gas naturale liquefatto necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di cui al citato art. 2 ed utilizzati per l’esercizio delle attività ivi indicate, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
2. I contributi di cui all’art. 1, comma 1, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dal punto 66 della Sezione 2.4 comunicazione della Commissione C(2022) 7945 del 28 ottobre 2022 final e compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per un periodo limitato, per attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale. I contributi di cui al presente decreto si pongono in conformità ai requisititi di forma previsti dalla citata comunicazione.
3. I costi ammissibili, in linea con quanto sancito dalla Sezione 2.4 sono calcolati sulla base dell’aumento dei costi del gas naturale e dell’energia elettrica collegato all’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia. Il costo ammissibile è rappresentato dal prodotto del numero di unità di gas naturale acquistate dall’impresa presso fornitori esterni in qualità di consumatore finale nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 («periodo ammissibile») e il determinato aumento del prezzo che l’impresa paga per unità consumata. Tale aumento di prezzo viene calcolato come la differenza tra il prezzo unitario pagato dall’impresa in un dato periodo di riferimento ed 1,5 volte (150 %) il prezzo unitario pagato dall’impresa in media per il periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. A decorrere dal 1° settembre 2022, la quantità di gas naturale ed energia elettrica utilizzata per calcolare i costi ammissibili non deve superare il 70% del consumo del beneficiario per lo stesso periodo nel 2021. L’aiuto complessivo per impresa, previsto dal presente decreto, secondo quanto affermato dalla Sezione 2.4, non supera in alcun momento il 50 % dei costi ammissibili fino a un massimo di 4 milioni di euro. In conformità a quanto previsto dalla comunicazione C(2022)7945, il periodo di riferimento può essere individuato in uno specifico mese dell’anno 2022 od in un periodo di più mesi consecutivi, sempre dell’anno 2022.
4. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Art. 4
Procedura di concessione dell’agevolazione
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incaricato della predisposizione degli atti necessari per l’individuazione dei soggetti beneficiari della presente misura, della determinazione dell’agevolazione concedibile, nonchè della approvazione degli atti necessari al riconoscimento del relativo credito d’imposta.
2. Con successivo decreto direttoriale a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti saranno determinati termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di autotrasporto. L’istanza è presentata per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile: identificazione dell’impresa, indicazione delle fatture di acquisto di gas naturale liquefatto, somme spese dall’impresa, indicazione dei veicoli per i quali il GNL è stato acquistato, coerentemente alla TCF Comunicazione C (2022)7945 final.
3. La piattaforma informatica è implementata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli che acquisisce i dati.
4. La predisposizione della su menzionata piattaforma è svolta con le risorse già previste a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
5. Con il medesimo decreto direttoriale saranno definite le modalità per l’effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti previsti dal precedente art. 2 e la conseguente determinazione dell’agevolazione massima concedibile secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede altresì agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni.
7. All’esito degli adempimenti di cui al precedente comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad approvare il contributo riconosciuto alle imprese beneficiarie ed a trasmettere i relativi dati all’Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal successivo art. 6.
8. Il credito d’imposta riconosciuto alle imprese beneficiarie dell’agevolazione avviene, in ogni caso, nei limiti delle risorse richiamate all’art. 1, comma 2, secondo l’ordine di arrivo delle richieste, nei limiti delle medesime risorse.
Art. 5
Modalità di fruizione del credito d’imposta
1. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all’art. 6, comma 1. L’elenco delle imprese ammesse a contributo, prima della trasmissione all’Agenzia delle entrate con le modalità di cui al successivo art. 6, sarà approvato con uno o più decreti dirigenziali che verranno pubblicati nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella pagina dell’amministrazione trasparente.
2. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
3. Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa nè della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
Art. 6
Trasmissione di dati
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.
2. L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.
Art. 7
Verifiche e controlli
1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all’erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all’entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo comportante il superamento del costo sostenuto o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, procede in forza dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
3. Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero.
4. Le attività previste nel presente provvedimento sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse già previste a legislazione vigente.
Art. 8
Entrata in vigore
1. L’erogazione dei contributi di cui al presente decreto è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2022) 7945 del 28 ottobre 2022 final. La nuova richiesta di compatibilità sarà inviata alla Commissione a modifica della precedente già emanata con decisione C(2022) 7356 del 13 ottobre final.
2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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