Archivi mensili: Luglio 2023

MINISTERO della GIUSTIZIA – Decreto ministeriale del 18 luglio 2023 – Integrazione al decreto 4 luglio 2023, recante: «Portale deposito atti penali» – Avvio fase di sperimentazione

MINISTERO della GIUSTIZIA - Decreto ministeriale del 18 luglio 2023 Integrazione al decreto 4 luglio 2023, recante: «Portale deposito atti penali» - Avvio fase di sperimentazione Art. 1 Oggetto L'efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati [...]

AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – Comunicato del 17 luglio 2023 – Spostato al 15 settembre 2023 il termine per le attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - Comunicato del 17 luglio 2023 Spostato al 15 settembre 2023 il termine per le attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza Per agevolare il più possibile le Pubbliche amministrazioni, Anac ha spostato al 15 settembre la scadenza per l’acquisizione dei dati sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione (OIV), inizialmente prevista per il 31 [...]

MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 18 luglio 2023 – Contratti di sviluppo – Nuovo sportello “Filiere produttive” – Termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione

MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY - Decreto ministeriale del 18 luglio 2023 Contratti di sviluppo - Nuovo sportello “Filiere produttive” - Termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione Articolo 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) “decreto”: il decreto del Ministro [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 19785 depositata il 17 luglio 2023 – Ai fini del prelievo fiscale di cui alla l. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11 comma 5, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi, sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto prima del 1 gennaio 1989. Tuttavia qualora gli atti integranti il trasferimento cui consegue la plusvalenza, cioè, rispettivamente, il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l’occupazione acquisitiva, siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l’entrata in vigore della l. n. 413 del 1991, la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento della plusvalenza.

Ai fini del prelievo fiscale di cui alla l. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11 comma 5, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi, sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto prima del 1 gennaio 1989. Tuttavia qualora gli atti integranti il trasferimento cui consegue la plusvalenza, cioè, rispettivamente, il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva, siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della l. n. 413 del 1991, la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento della plusvalenza.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 19748 depositata l’ 11 luglio 2023 – La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, introdotto con il D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell’accertamento. In tale sede il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili le allegazioni del contribuente

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore, introdotto con il D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell'accertamento. In tale sede il contribuente ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili le allegazioni del contribuente

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 20284 depositata il 14 luglio 2023 – In tema di sanzioni disciplinari di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970, deve distinguersi tra illeciti relativi alla violazione di specifiche prescrizioni attinenti all’organizzazione aziendale e ai modi di produzione, conoscibili solamente in quanto espressamente previste, ed illeciti concernenti comportamenti manifestamente contrari ai doveri dei lavoratori e agli interessi dell’impresa, per i quali non è invece richiesta la specifica inclusione nel codice disciplinare, che è pertanto sufficiente sia redatto in forma tale da rendere chiare le ipotesi di infrazione, sia pure dandone una nozione schematica e non dettagliata, e da indicare le correlative previsioni sanzionatorie, anche se in maniera ampia e suscettibile di adattamento secondo le effettive e concrete inadempienze

In tema di sanzioni disciplinari di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970, deve distinguersi tra illeciti relativi alla violazione di specifiche prescrizioni attinenti all'organizzazione aziendale e ai modi di produzione, conoscibili solamente in quanto espressamente previste, ed illeciti concernenti comportamenti manifestamente contrari ai doveri dei lavoratori e agli interessi dell'impresa, per i quali non è invece richiesta la specifica inclusione nel codice disciplinare, che è pertanto sufficiente sia redatto in forma tale da rendere chiare le ipotesi di infrazione, sia pure dandone una nozione schematica e non dettagliata, e da indicare le correlative previsioni sanzionatorie, anche se in maniera ampia e suscettibile di adattamento secondo le effettive e concrete inadempienze

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