Archivi annuali: 2023

Disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) conseguenti all’emergenza climatica – Decreto-Legge 28 luglio 2023, n. 98 – INPS – Circolare n. 73 del 3 agosto 2023

INPS - Circolare n. 73 del 3 agosto 2023 Decreto-Legge 28 luglio 2023, n. 98 - Disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) conseguenti all’emergenza climatica - Istruzioni operative e contabili - Variazioni al piano dei conti SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano i contenuti [...]

Documento “Riforma Cartabia: i nuovi compiti del custode giudiziario” – CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM ed ESP CON – Nota 02 agosto 2023, n. 105

CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM ed ESP CON - Nota 02 agosto 2023, n. 105 Documento “Riforma Cartabia: i nuovi compiti del custode giudiziario” Cara Presidente, Caro Presidente, ho il piacere di condividere il Documento “Riforma Cartabia: i nuovi compiti del custode giudiziario”, elaborato dalla Commissione Esecuzioni mobiliari e immobiliari all’interno dell’area di lavoro Funzioni [...]

MINISTERO dell’ AGRICOLTURA – Decreto ministeriale del 25 luglio 2023 – Integrazione e modifica del decreto 31 gennaio 2023 di dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Molise dal 1° maggio al 31 agosto 2022

MINISTERO dell' AGRICOLTURA - Decreto ministeriale del 25 luglio 2023 Integrazione e modifica del decreto 31 gennaio 2023 di dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Molise dal 1° maggio al 31 agosto 2022 Art. 1  Modifica decreto di declaratoria eccezionali avversità atmosferiche del 31 gennaio 2023  1. [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 23264 depositata il 31 luglio 2023 – Il referendum del 1995, abrogativo dell’art. 26 st. lav., comma 2, ed il successivo d.P.R. n. 313 del 28 luglio 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro essendone soltanto venuto meno il relativo obbligo. Si tratta di una cessione del credito ai sensi dell’art. 1260 c.c. che non necessita, in via generale, del consenso del debitore. Qualora il datore di lavoro sostenga, come nel caso in esame, che la cessione comporti in concreto, a suo carico, una modificazione eccessivamente gravosa dell’obbligazione

Il referendum del 1995, abrogativo dell'art. 26 st. lav., comma 2, ed il successivo d.P.R. n. 313 del 28 luglio 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro essendone soltanto venuto meno il relativo obbligo. Si tratta di una cessione del credito ai sensi dell’art. 1260 c.c. che non necessita, in via generale, del consenso del debitore. Qualora il datore di lavoro sostenga, come nel caso in esame, che la cessione comporti in concreto, a suo carico, una modificazione eccessivamente gravosa dell'obbligazione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 22391 depositata il 25 luglio 2023 – Il licenziamento individuale del dirigente d’azienda può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l’impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall’art. 41 Cost.

Il licenziamento individuale del dirigente d'azienda può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 22287 depositata il 25 luglio 2023 – Il materiale probatorio atipico regolarmente acquisito al processo – e in tal modo sottoposto al contraddittorio (art. 87 disp. att. c.p.c.) – è prudentemente apprezzabile dal giudice, nell’esercizio del generale dovere posto dall’art. 116 c.p.c. Eccetto per la prova legale, non esiste alcuna gerarchia tra le fonti di prova, se non quella dettata al giudice dalla prudenza, ovverosia dalla ragionevolezza, nella valutazione di tutte le prove disponibili

Il materiale probatorio atipico regolarmente acquisito al processo – e in tal modo sottoposto al contraddittorio (art. 87 disp. att. c.p.c.) – è prudentemente apprezzabile dal giudice, nell’esercizio del generale dovere posto dall’art. 116 c.p.c. Eccetto per la prova legale, non esiste alcuna gerarchia tra le fonti di prova, se non quella dettata al giudice dalla prudenza, ovverosia dalla ragionevolezza, nella valutazione di tutte le prove disponibili

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 21338 depositata il 19 luglio 2023 – In tema di IRAP, anche alla stregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati dall’art. 49, comma 1, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, non dev’essere intesa in senso soggettivo, come autoorganizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, ma in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall’aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui. Essa è riscontrabile ogni qual volta il professionista si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, o impieghi nell’organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l’esercizio dell’attività

In tema di IRAP, anche alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l'esistenza di un'autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati dall'art. 49, comma 1, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, non dev'essere intesa in senso soggettivo, come autoorganizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, ma in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui. Essa è riscontrabile ogni qual volta il professionista si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, o impieghi nell'organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività

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