CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 22287 depositata il 25 luglio 2023 – Il materiale probatorio atipico regolarmente acquisito al processo – e in tal modo sottoposto al contraddittorio (art. 87 disp. att. c.p.c.) – è prudentemente apprezzabile dal giudice, nell’esercizio del generale dovere posto dall’art. 116 c.p.c. Eccetto per la prova legale, non esiste alcuna gerarchia tra le fonti di prova, se non quella dettata al giudice dalla prudenza, ovverosia dalla ragionevolezza, nella valutazione di tutte le prove disponibili