Archivi annuali: 2023

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16208 depositata l’ 8 giugno 2023 – La disciplina limitativa del potere di licenziamento (leggi n. 604/1966 n. 300/1970) non è applicabile, ai sensi dell’art. 10 L. n. 604 cit., ai dirigenti convenzionali, quelli cioè da ritenere tali alla stregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, siano essi dirigenti apicali, siano dirigenti medi o minori, ad eccezione degli pseudo-dirigenti, vale a dire di coloro i cui compiti non sono in alcun modo riconducibili alla declaratoria contrattuale del dirigente

La disciplina limitativa del potere di licenziamento (leggi n. 604/1966 n. 300/1970) non è applicabile, ai sensi dell’art. 10 L. n. 604 cit., ai dirigenti convenzionali, quelli cioè da ritenere tali alla stregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, siano essi dirigenti apicali, siano dirigenti medi o minori, ad eccezione degli pseudo-dirigenti, vale a dire di coloro i cui compiti non sono in alcun modo riconducibili alla declaratoria contrattuale del dirigente

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16351 depositata l’ 8 giugno 2023 – Il vizio, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992), riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero nell’ipotesi in cui la stessa, formalmente presente come parte del documento, si fondi su argomentazioni talmente contraddittorie da non permettere di individuare la giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata; è esclusa, invece, la rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione

Il vizio, rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell'art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992), riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero nell'ipotesi in cui la stessa, formalmente presente come parte del documento, si fondi su argomentazioni talmente contraddittorie da non permettere di individuare la giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata; è esclusa, invece, la rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 15560 depositata il 1° giugno 2023 – In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nel d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria, ma tale facoltà non esclude l’onere di impugnare successivamente l’atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell’ente impositore, tanto che l’impugnazione dell’atto tipico fa venir meno l’interesse alla decisione sull’atto impugnato in via facoltativa

In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nel d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria, ma tale facoltà non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa

Proroga al 20 luglio dei versamenti per i in scadenza al 30 giugno per i contribuenti soggetti ad ISA e forfettari

Con l'ormai consueto comunicato stampa il Ministero delle Finanze annuncia l'emanazione di un provvedimento normativo che prorogherà  per i soggetti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023: entro il 20 luglio 2023, senza [...]

Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2022, ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro – Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Provvedimento n. 210441 del 13 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Provvedimento n. 210441 del 13 giugno 2023 Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2022, ovvero la presentazione [...]

Modello 730: compilazione, novità e scadenze

Il modello 730 può essere utilizzato dai contribuenti che nel corso  dell'anno 2022 hanno percepito almeno uno dei seguenti redditi: lavoro dipendente e assimilati (per esempio contratti di lavoro a progetto); dei terreni e dei fabbricati; di capitale; di lavoro autonomo dove non è richiesta la partita Iva (come prestazioni di lavoro autonomo non esercitate [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione n. 2, sentenza n. 213 depositata il 20 marzo 2023 – Costituisce errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. l’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti. Ciò non si concretizza in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell’art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione

Costituisce errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. l'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti. Ciò non si concretizza in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione

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