Con l’ormai consueto comunicato stampa il Ministero delle Finanze annuncia l’emanazione di un provvedimento normativo che prorogherà per i soggetti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:
- entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
- entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.
Risulterebbe non interessata dal provvedimento di proroga la scadenza del 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica), per il versamento con la maggiorazione dello 0,4%
Nel comunicato stampa n 98 del 14 giugno 2023, con cui è stato annunciato il suddetto provvedimento, il MEF oltre a preannunciare le nuove scadenze dei versamenti da indicazione sui soggetti interessati dalla proroga.
Infatti sono interessati dalla proroga i professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), in particolare potranno beneficiare della proroga:
- i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011;
- i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
- coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi dell’ articoli 5 del TUIR soggette agli ISA;
- e coloro che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA;
Per i suddetti soggetti per usufruire della proroga devono dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).
Oggetto della proroga sono i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, e pertanto:
- il saldo 2022 e, se dovuto, il primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
- il saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2022 e, se dovuto, l’acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2022 e, se dovuto, l’acconto 2023 della cedolare secca sulle locazioni, dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfettari e dell’imposta sostitutiva dovuta dai c.d. contribuenti minimi;
- le altre imposte sostitutive o addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
- l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
Sulla base del comunicato stampa saranno esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2 agosto 2019 n. 330).
Analogamente agli scorsi anni, il comunicato precisa che la proroga si estende ai soggetti che:
– partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA;
– devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
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