CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 15560 depositata il 1° giugno 2023 – In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nel d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria, ma tale facoltà non esclude l’onere di impugnare successivamente l’atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell’ente impositore, tanto che l’impugnazione dell’atto tipico fa venir meno l’interesse alla decisione sull’atto impugnato in via facoltativa