Archivi annuali: 2023

Corte di Cassazione ordinanza n. 33064 depositata il 9 novembre 2022 – In tema di dazi doganali relativi a carburante, il ” serbatoio normale” di cui all’art. 107, 1, lett. a), del reg. UE n. 1186 del 2009, è quello installato dal costruttore su tutti i veicoli o contenitori dello stesso tipo, che risponda alle caratteristiche tecniche predeterminate per ciascun modello realizzato, dovendosi interpretare la norma restrittivamente secondo quanto statuito dalla giurisprudenza unionale. La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l’eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 proc. civ.

In tema di dazi doganali relativi a carburante, il " serbatoio normale" di cui all'art. 107, 1, lett. a), del reg. UE n. 1186 del 2009, è quello installato dal costruttore su tutti i veicoli o contenitori dello stesso tipo, che risponda alle caratteristiche tecniche predeterminate per ciascun modello realizzato, dovendosi interpretare la norma restrittivamente secondo quanto statuito dalla giurisprudenza unionale. La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 proc. civ.

Corte di Cassazione ordinanza n. 32913 depositata l’ 8 novembre 2022 – Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 Disp. Att. C.p.c. quando la motivazione é inidonea ad esprimere le ragioni logico-giuridiche che hanno condotto al rigetto dell’appello. In particolare quando conferma la decisione impugnata senza fare alcun specifico riferimento alla motivazione della Commissione Tributaria Provinciale e alle ragioni per le quali la menzionata motivazione sia effettivamente da condividere, sicché non può ragionarsi in termini di legittima motivazione per relationem e non prende posizione in ordine a nessuno dei rilievi mossi

Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 Disp. Att. C.p.c. quando la motivazione é inidonea ad esprimere le ragioni logico-giuridiche che hanno condotto al rigetto dell'appello. In particolare quando conferma la decisione impugnata senza fare alcun specifico riferimento alla motivazione della Commissione Tributaria Provinciale e alle ragioni per le quali la menzionata motivazione sia effettivamente da condividere, sicché non può ragionarsi in termini di legittima motivazione per relationem e non prende posizione in ordine a nessuno dei rilievi mossi

Liquidazione dell’Iva di Gruppo – Ambito soggettivo – Società non residenti identificate direttamente in Italia – Articolo 73, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 – Risposta n. 209 del 8 febbraio 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 209 del 8 febbraio 2023 Liquidazione dell'Iva di Gruppo - Ambito soggettivo - Società non residenti identificate direttamente in Italia - Articolo 73, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [ALFA], nel prosieguo istante, fa [...]

Trattamento fiscale dell’operazione di ”fusione” tra fondi comuni di investimento alternativo immobiliari di tipo chiuso riservati a investitori professionali – Risposta n. 208 del 8 febbraio 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 208 del 8 febbraio 2023 Trattamento fiscale dell'operazione di ''fusione'' tra fondi comuni di investimento alternativo immobiliari di tipo chiuso riservati a investitori professionali Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La società Alfa S.à r.l. con sede legale in Lussemburgo (di seguito, [...]

Comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77 – Circolare n. 3/E del 8 febbraio 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Circolare n. 3/E del 8 febbraio 2023 Comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77 SOMMARIO: PREMESSA 1 AMBITO SOGGETTIVO 2 AMBITO OGGETTIVO E REQUISITI 2.1 CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE 2.2 DIVIETO DI PERCEZIONE DI COMPENSI DA PARTE DEGLI [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 3700 depositata il 7 febbraio 2023 – L’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito, restando, poi, inteso che al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, occorre che il giudice indichi, anche solo sommariamente e nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti, per determinare l’entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum

L’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito, restando, poi, inteso che al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, occorre che il giudice indichi, anche solo sommariamente e nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti, per determinare l’entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 3692 depositata il 7 febbraio 2023 – E’ configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima, mentre è configurabile lo straining, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie

E' configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima, mentre è configurabile lo straining, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie

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