Corte di Cassazione ordinanza n. 32913 depositata l’ 8 novembre 2022
mancanza di motivazione della sentenza – violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 Disp. Att. C.p.c.
RILEVATO CHE
Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 149/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da Andrea Giordano avverso avviso di iscrizione ipotecaria;
il contribuente è rimasto intimato
CONSIDERATO CHE
1.1 con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 2 D.Lgs. n. 546/1992), e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione per i crediti, di natura non tributaria, oggetto di due cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria in oggetto;
1.2 la doglianza è fondata;
1.3 nella fattispecie, dall’esame della stessa iscrizione impugnata (ritualmente trascritta in ricorso) emerge infatti che due delle cartelle di pagamento presupposte riguardano crediti non tributari, trattandosi di <<contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti>> e crediti INAIL, e con riferimento a tali cartelle sussiste il difetto di giurisdizione del giudice tributario.;
2.1 con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 Disp. Att. C.p.c. per mancanza di motivazione della sentenza impugnata;
2.2 la censura è parimenti fondata in quanto nella sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale, senza riassumere le vicende della controversia, né riportare le domande ed eccezioni di entrambe le parti, ha concluso nel modo che segue: «Invero, in via del tutto generale, va rilevata la sufficienza e congruenza delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, il cui apparato motivazionale appare immune da censure sotto il profilo sostanziale e formale>>;
2.3 trattasi all’evidenza di motivazione inidonea a esprimere le ragioni logico-giuridiche che hanno condotto al rigetto dell’appello, in quanto la Commissione Tributaria Regionale: a) conferma la decisione impugnata senza fare alcun specifico riferimento alla motivazione della Commissione Tributaria Provinciale e alle ragioni per le quali la menzionata motivazione sia effettivamente da condividere, sicché non può ragionarsi in termini di legittima motivazione per relationem; b) non prende posizione in ordine a nessuno dei rilievi mossi dalla Concessionaria nell’atto di appello circa la prova della notifica delle cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria, ma conclude del tutto apoditticamente per la conferma della sentenza di primo grado;
3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo (formulato in via subordinata), va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente alle cartelle estranee al debito tributario (indicate a pag. 4 del ricorso per cassazione), e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente alle cartelle estranee al debito tributario, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, in diversa composizione.
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