Corte di Cassazione, ordinanza n. 17148 depositata il 15 giugno 2023
anomalia motivazionale – motivazione apparente – In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata “per relationem” alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l’onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali
RILEVATO CHE
1. la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 4808/03/2018 depositata in data 18/09/2019 e non notificata, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale era stato rigettato il ricorso proposto dai contribuenti G.E.Q., P.F. e V.F., tutti n.q. di eredi beneficiati di A.F., avverso l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2010 emesso dal comune di Morlupo;
2. G.E.Q., P.F. e V.F., tutti n.q. di eredi beneficiati di A.F., propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi;
3. il Comune di Morlupo resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato;
4. i ricorrenti hanno depositato controdeduzioni al ricorso incidentale;
5. sia i ricorrenti che il comune di Morlupo hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE
1. i ricorrenti con il primo motivo denunciano, ex 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, e 61 d.lgs. n. 546/1992, 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost.;
1.1 a parere dei ricorrenti la T.R., senza in alcun modo esaminare gli specifici motivi formulati con l’atto di appello, aveva semplicemente “aderito” alla pronunzia della Commissione tributaria provinciale – già, di per sé, assai sintetica – senza nemmeno richiamare le argomentazioni della sentenza di primo grado e senza specificare le ragioni dell’iter logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione e senza in alcun modo esaminare le critiche mosse alla sentenza appellata;
2. con il secondo motivo denunciano, ex 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 e 59 d.lgs. 446/1997;
2.1 rilevano, in particolare, che contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, nell’ avviso di accertamento non era stato rispettato il disposto normativo relativo ai criteri di determinazione del valore venale attribuito ai terreni, con conseguente erroneità della base imponibile in quanto l’ ente impositore, nel determinare per tutti i terreni edificabili il valore di euro 70,00 mc., non aveva proceduto, come imposto dalla norma, alla suddivisione e/o all’ individuazione delle zone omogenee per la determinazione del valore venale in comune commercio di quella specifica tipologia di terreno edificabile;
3. con il terzo motivo lamentano, ex 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché, ex art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti;
3.1 assumono, in particolare, che la sentenza, in violazione dei principi in tema di valutazione delle prove ed incorrendo in error in iudicando, non aveva tenuto in alcuna considerazione un documento (la allegata perizia dell’Agenzia del territorio dell’anno 2012 relativa ai terreni in questione) idoneo a comprovare una base imponibile diversa da quella valutata;
4. il Comune di Morlupo, nel rilevare la inammissibilità delle censure avanzate, con il proposto ricorso incidentale condizionato ha reiterato l’eccezione di nullità della notifica dell’atto di appello con conseguente, passaggio in giudicato della sentenza impugnata per tardività del gravame notificato direttamente alla parte e non al procuratore costituito;
5. il primo motivo di ricorso è fondato;
5.1 invero in tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame. (In applicazione del principio, la C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva confermato la decisione di primo grado attraverso il mero rimando al contenuto di tale pronuncia ed a quello agli scritti difensivi di una delle parti, in modo del tutto generico e senza esplicitare il percorso logico giuridico seguito per pervenire alle proprie conclusioni). (vedi Sez. 5 – , Sentenza n. 24452 del 05/10/2018, Rv. 650527 – 01);
5.2 le Sezioni Unite (sentenza 8053 del 2014) hanno interpretato la riformulazione dell’art. 360, comma 1°, n. 5 c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione“;
5.3 come successivamente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232 del 2016), “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture“;
5.4 tale nullità si è verificata nella fattispecie in esame in quanto, nonostante gli appellanti avessero formulato specifiche censure quanto alla violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, alla illegittimità della delibera di Giunta n. 18/2005 da cui promanava l’avviso di accertamento nonché alla erroneità del calcolo della base imponibile alla luce delle complessive risultanze istruttorie, la motivazione della sentenza impugnata non consente di comprendere quale fosse effettivamente la decisione del primo giudice in ordine al rigetto delle deduzioni dei contribuenti e quali le censure mosse col ricorso in appello, esaurendosi la descrizione dei fatti di causa in espressioni assolutamente generiche quanto ai motivi del ricorso in primo grado e la parte della motivazione in diritto nella mera considerazione secondo cui: “La commissione non ritiene che siano stati adottati elementi a critica della decisione che correttamente ha rigettato le dedotte eccezioni di nullità, ha riconosciuto la legittimità dell’ imposizione, il rispetto della delibera della Giunta nonché la valutazione posta alla base della pretesa tributaria. Congrui devono ritenersi i valori anche in relazione alle possibilità comparative. Non sono intervenute decisioni suscettibili di costituire giudicato in materia”, totalmente omettendo di esaminare le censure proposte, peraltro in alcun modo indicate;
5.5 la motivazione d’appello si esaurisce in una affermazione di condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni adoperate dalla CTP nella sentenza di primo grado, senza alcuna trascrizione dei passi motivazionali e senza alcun esame critico degli stessi attraverso il filtro delle censure di parte appellante, sicché sono rimaste del tutto oscure sia le ragioni che sorreggono la decisione della CTP e sia la tenuta delle stesse rispetto alle critiche mosse con in ricorso in appello;
5.6 le caratteristiche appena descritte rendono la sentenza impugnata affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360, primo comma, 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in quanto corredata da motivazione solo apparente, non espressione di un autonomo processo deliberativo;
5.7 risultano, peraltro, soddisfatti quanto al proposto ricorso i requisiti di specificità ed autosufficienza come delineati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 7074 del 2017), secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata “per relationem” alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l’onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali“;
5.8 il ricorso in esame riporta, specificamente nel primo motivo di ricorso, le statuizioni di cui alla sentenza della CTP e le censure mosse alle stesse col ricorso in appello, in ordine alla violazione dell’art. 5, comma 5, lgs. 504/1992, alla illegittimità della delibera di Giunta n. 18/2005 da cui promanava l’avviso di accertamento nonché alla erroneità del calcolo della base imponibile sulla scorta dei dati istruttori in atti;
5.9 l’accoglimento del primo motivo di ricorso porta a ritenere assorbiti gli altri due motivi;
6. il ricorso incidentale condizionato in forza del quale il Comune di Morlupo ha eccepito, in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. civ., violazione degli artt. 112 e 330 cod. proc. civ. nonché dell’art. 49 d.lgs. 46/1992, stante la omessa declaratoria di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in quanto il ricorso in appello era stato notificato direttamente alla sola parte e non al suo procuratore ritualmente costituito va rigettato;
6.1 deve, infatti, escludersi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, sulla scorta del principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta “ex officio” la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata “ex tunc” secondo il principio generale dettato dall’art. 156, secondo comma, proc. civ.. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 2707 del 06/02/2014, Rv. 629456 – 01; vedi anche Sez. 2 – , Ordinanza n. 10500 del 03/05/2018, Rv. 648356 – 01 nonché Sez. U, Sentenza n. 10696 del 22/07/2002, Rv. 556068 – 01;
6.2 nel caso in esame pacificamente vi è stata la costituzione in appello del comune con la conseguenza che ogni nullità è stata sanata con effetto “ex tunc”;
7. la sentenza va, dunque, cassata in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio, mentre va rigettato il proposto ricorso incidentale condizionato;
7.1 stante il rigetto del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del controricorrente e ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo ed il terzo; rigetta il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.