Corte di Cassazione ordinanza n. 23639 depositata il 28 luglio 2022
motivazione della sentenza – nullità della sentenza di appello se motivata in modo poco comprensibile, assertivo e sommariamente riferito alla sentenza appellata
Rilevato che:
La sentenza impugnata rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, nonché quello proposto da E.P. srl con socio unico avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze n. 67/1/10 che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2004.
La CTR osservava in particolare che, per un verso la questione della deducibilità dei compensi della manager Voutrin era stata correttamente decisa dai primi giudici, così come quella dei correlati costi apparenti, trattandosi di rapporti tra società collegate.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione
l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso la società contribuente che peraltro propone ricorso incidentale deducendo tre motivi.
Considerato che:
Stante la sua pregiudizialità, va trattato prioritariamente il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente incidentale denuncia la violazione dell’art. 36, nn. 2, 3, 4, d.lgs 546/1992, poiché la CTR non ha rispettato lo standard motivazionale prescritto da tale disposizione legislativa processuale speciale.
La censura è fondata.
La motivazione della sentenza impugnata si pone all’evidenza al di sotto del “minimo costituzionale” (Sez. U, 8053/2014), essendo motivata in modo poco comprensibile, assertivo e sommariamente riferito alla sentenza appellata.
Palese ne risulta il contrasto con la giurisprudenza di questa Corte in ordine alle condizioni di validità della decisione di appello ed in particolare ai principi di diritto secondo i quali «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01); «Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto a quella di un’altra decisione, anche se non passata in giudicato, purché riproduca i contenuti mutuati e li renda oggetto di un’autonoma valutazione critica, in modo da consentire la verifica della compatibilità logico – giuridica del rinvio» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5209 del 06/03/2018, Rv. 647325 – 01); «Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello» (Cass., n. 22022 del 21/09/2017, Rv. 645333 – 01); «In tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame» (Cass., n. 15884 del 26/06/2017, Rv. 644726 – 01).
L’accoglimento della censura in esame importa l’assorbimento di tutti gli altri motivi del ricorso incidentale e del ricorso principale. In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi di entrambi i ricorsi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale e del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.