Archivi annuali: 2023

MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale n. 122 del 20 ottobre 2023 – Iscrizione dell’“ORGANISMO PARITETICO SULLA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO” in breve “O.P.S.A.P.”, nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171

MINISTERO del LAVORO - Decreto ministeriale n. 122 del 20 ottobre 2023 Iscrizione dell’“ORGANISMO PARITETICO SULLA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO" in breve "O.P.S.A.P.”, nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171 Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli [...]

MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale n. 121 del 20 ottobre 2023 – Iscrizione dell’“Ente bilaterale del commercio e dei servizi della provincia di Verona” nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171

MINISTERO del LAVORO - Decreto ministeriale n. 121 del 20 ottobre 2023 Iscrizione dell’“Ente bilaterale del commercio e dei servizi della provincia di Verona” nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171 Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 28843 depositata il 17 ottobre 2023 – L’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono. La norma, facendo riferimento al “reddito d’impresa”, rinvia alla definizione che ne dà il d.P.R. n.917/86, e che è distinta dalla nozione di “reddito da capitale”

L’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono. La norma, facendo riferimento al “reddito d’impresa”, rinvia alla definizione che ne dà il d.P.R. n.917/86, e che è distinta dalla nozione di “reddito da capitale”

PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Comunicato del 19 ottobre 2023 – Dipartimento per lo Sport – Contributo gestori impianti natatori – Elenco definitivo ammessi

PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Comunicato del 19 ottobre 2023 Dipartimento per lo Sport - Contributo gestori impianti natatori - Elenco definitivo ammessi Si pubblica l’elenco definitivo, ordinato per organismo affiliante, degli ammessi al contributo in favore dei gestori degli impianti natatori di cui all’articolo 3 del dpcm 24 marzo 2023, aggiornato a seguito [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 28560 depositata il 13 ottobre 2023 – E’ opportuno che l’esame delle questioni, di rilevanza nomofilattica e sulle quali questa Corte non si è ancora pronunciata, avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo in diritto

E' opportuno che l’esame delle questioni, di rilevanza nomofilattica e sulle quali questa Corte non si è ancora pronunciata, avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo in diritto

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 28233 depositata il 9 ottobre 2023 – Dalla lettera del D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies come modificato dalla Legge di conversione n. 123 del 2017, che ha modificato la L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665 (ndr L. 190 del 2014, art. 1, comma 665), si deduce che “…la mancanza di documentazione in allegato alla domanda di rimborso, e quindi, in sostanza, la carenza di prova per determinare l’an ed il quantum del rimborso, non sono considerati dal legislatore direttamente motivo di rigetto o di inammissibilità dell’istanza, dando vita piuttosto ad un confronto con l’ufficio ed alla possibilità di integrazione dei documenti rilevanti…”

Dalla lettera del D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies come modificato dalla Legge di conversione n. 123 del 2017, che ha modificato la L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665 (ndr L. 190 del 2014, art. 1, comma 665), si deduce che "...la mancanza di documentazione in allegato alla domanda di rimborso, e quindi, in sostanza, la carenza di prova per determinare l'an ed il quantum del rimborso, non sono considerati dal legislatore direttamente motivo di rigetto o di inammissibilità dell'istanza, dando vita piuttosto ad un confronto con l'ufficio ed alla possibilità di integrazione dei documenti rilevanti..."

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 28215 depositata il 6 ottobre 2023 – La cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3

La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 28611 depositata il 13 ottobre 2023 – Il danno subito dal dirigente medico della sanità pubblica per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, conseguente all’inadempimento della P.A. all’obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi a tal fine necessaria, può essere liquidato dal giudice anche in via equitativa; in proposito il dipendente deve allegare l’esistenza di tale danno e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità

Il danno subito dal dirigente medico della sanità pubblica per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, conseguente all’inadempimento della P.A. all’obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi a tal fine necessaria, può essere liquidato dal giudice anche in via equitativa; in proposito il dipendente deve allegare l’esistenza di tale danno e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità

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