La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 18368 del 31 luglio 2013 in materia di licenziamento in tronco ha affermato che possono considerarsi decisivi solo i fatti la cui (differente) considerazione avrebbe comportato con certezza una decisione diversa: una durata del fatto maggiorata di pochi minuti non è sicuramente idonea a determinare una valutazione diversa in ordine alla gravità della condotta censurata.
La vicenda ha riguardato alcuni operai bloccano la linea di produzione e ricevono il provvedimento di licenziamento in tronco solo per gli aderenti alla FIOM. Avverso il provvedimento il sindacato FIOM-CGIL di Potenza chiese al giudice del lavoro del Tribunale di M. di accertare e dichiarare il carattere antisindacale della condotta posta in essere dalla S. spa, consistente nel licenziamento dei dipendenti e di rimuoverne gli effetti.
Il Tribunale accolse il ricorso e dichiarò che i tre licenziamenti costituivano condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 st. lav., disponendo la rimozione degli effetti e quindi la reintegrazione dei tre lavoratori nel posto di lavoro. La S. propose opposizione. Espletata ulteriore attività istruttoria, il Tribunale, la accolse e revocò il decreto.
La Corte di Appello ha accolto l’appello dell’organizzazione sindacale in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione ed ha quindi confermato il contenuto del decreto emesso ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.
Avverso la sentenza della Corte di Appello la società datrice di lavoro propose ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della decisione basata su sette motivi. L’organizzazione sindacale si è difeso ed ha presentato controricorso
Gli Ermellini hanno respinto il ricorso della Fiat contro la decisione della Corte di Appello di Potenza che, nel 2012, reintegrò tre operai della Sata di Melfi (Potenza) licenziati dopo che, durante uno sciopero interno notturno, bloccarono un carrello per il trasferimento di materiali a chi non scioperava. La Corte ha accertato che i responsabili della produzione dei lavoratori non in sciopero si accorsero che i carrellini non erano in movimento. Percorsero la linea di produzione e trovarono circa 40-50 lavoratori aderenti allo sciopero, compresi i rappresentanti di varie organizzazioni sindacali, che stazionavano sul tragitto dei carrellini. Li invitarono a spostarsi da tale collocazione, ma gli operai non lo fecero; uno di essi, il L. rispose che erano in assemblea. Non furono applicate sanzioni disciplinari, neanche di minore entità, nei confronti dì altri operai.
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