INAIL – Circolare 03 luglio 2017, n. 24
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 – Estensione della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi ai Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017
Quadro normativo
Legge 15 dicembre 2016, n. 229 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”.
Legge 7 aprile 2017, n. 45 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”.
Legge 21 giugno 2017, n. 96 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.
Circolare Inail 18 novembre 2016, n. 41 “Eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti”.
Circolare Inail 24 gennaio 2017, n. 5 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi”.
Premessa
Con le circolari Inail 18 novembre 2016, n. 41 e 24 gennaio 2017, n. 5, sono state fornite le indicazioni operative riguardanti la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016 che hanno colpito rispettivamente i Comuni di cui all’allegato 1 al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e all’allegato 2 alla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
La legge 7 aprile 2017, n. 45 di conversione del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 all’articolo 18-undecies, comma 1, lettera f) ha modificato il citato decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 aggiungendo l’allegato 2-bis che contiene l’elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.
Si forniscono pertanto le indicazioni operative riguardanti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi riguardanti i predetti Comuni. Per quanto riguarda le disposizioni non modificate dalla suddetta legge 7 aprile 2017, n. 45 si fa integrale rinvio alle citate circolari.
Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria
Il predetto allegato 2-bis riporta il seguente elenco di Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017:
REGIONE ABRUZZO:
1) Barete (AQ)
2) Cagnano Amiterno (AQ)
3) Pizzoli (AQ)
4) Farindola (PE)
5) Castelcastagna (TE)
6) Colledara (TE)
7) Isola del Gran Sasso (TE)
8) Pietracamela (TE)
9) Fano Adriano (TE)
L’articolo 18-undecies, comma 2, ha disposto che il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto, nel presente decreto e nelle ordinanze commissariali, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all’allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo.
Pertanto, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 48, comma 13, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 si applica anche ai Comuni dell’allegato 2-bis. La sospensione in discorso si applica ai versamenti correnti con scadenza dal 18 gennaio 2017 al 30 settembre 2017.
Parimenti, per effetto della stessa previsione normativa la sospensione di cui all’articolo 48, comma 14, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 si applica anche ai lavoratori autonomi e ai datori di lavoro che alla data del 18 gennaio 2017 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni di cui all’allegato 2-bis.
Per espressa previsione normativa, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati1.
Modalità di sospensione
Per usufruire della sospensione i soggetti operanti alla data del 18 gennaio 2017 nei Comuni indicati nell’allegato 2-bis devono trasmettere via Pec alla Sede Inail competente apposita domanda, utilizzando il modulo allegato alla presente circolare (allegato n.1).
Al fine di gestire la sospensione dei versamenti sono in corso di predisposizione in GRA web ulteriori codici di agevolazione che le Sedi devono inserire sulle posizioni assicurative territoriali (Pat) interessate, una volta acquisita la domanda di sospensione.
Ripresa degli adempimenti e della riscossione dei premi sospesi
Nessuna modifica è stata apportata all’articolo 48, comma 13, terzo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 secondo cui gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.
I soggetti beneficiari della sospensione che intendono effettuare i versamenti in forma rateale devono presentare apposita domanda alla Sede Inail competente utilizzando il modulo allegato (allegato n.2), che sostituisce anche il modulo di rateazione allegato alla circolare 24 gennaio 2017, n. 5.
In caso di pagamento rateale, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Fermo restando che la prima rata deve essere versata entro il 16 ottobre 2017, i successivi pagamenti devono essere effettuati entro il giorno 16 di ogni mese, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di versamenti unificati. È comunque facoltà degli interessati estinguere anticipatamente in qualsiasi momento la rateazione ex lege e versare in un’unica soluzione le somme dovute.
Alla ripresa dei versamenti nel modello F24, sezione Altri enti previdenziali e assicurativi, devono essere indicati a seconda dei casi i numeri di riferimento di seguito esposti, correlati ai codici di sospensione che le Sedi devono inserire sulle Pat interessate e differenziati in base alle modalità di recupero dei premi sospesi e alla data di decorrenza della sospensione:
Periodo di sospensione allegato 2-bis alla legge 17 ottobre 2016, n. 189 | Numero di riferimento in F24 | Codice di sospensione Pat | Modalità di recupero | Categoria datore di lavoro – Comuni in cui operava il soggetto alla data degli eventi sismici/decorrenza sospensione |
---|---|---|---|---|
Dal 18/1/2017 al 30/9/2017 | 999179 | 179 | Unica soluzione entro il 16/10/2017 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 18/1/2017 nei Comuni dell’allegato 2-bis |
999180 | 180 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti alla data del 18/1/2017 nei Comuni dell’allegato 2-bis | ||
999181 | 181 | Rateale in massimo 18 rate mensili dal 16/10/2017 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 18/1/2017 nei Comuni dell’allegato 2-bis | |
999182 | 182 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti alla data del 18/1/2017 nei Comuni dell’allegato 2-bis |
Si riepilogano di seguito i codici di sospensione, già comunicati con le circolari Inail 18 novembre 2016, n. 41 e 24 gennaio 2017, n. 5, ancora in corso di predisposizione da parte della Direzione centrale organizzazione digitale.
Periodo di sospensione | Numero di riferimento da indicare in F24 | Codice di sospensione Pat | Modalità di recupero | Categoria datore di lavoro – Comuni in cui operava il soggetto alla data degli eventi sismici/decorrenza sospensione |
---|---|---|---|---|
Circolare Inail 18 novembre 2016, n. 41 | ||||
Dal 24/8/2016 al 30/9/2017 | 999169 | 169 | Unica soluzione entro il 16/10/2017 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 24/8/2016 nei Comuni dell’allegato 1 |
Dal 24/8/2016 al 30/9/2017 | 999170 | 170 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti alla data del 24/8/2016 nei Comuni dell’allegato 1 | |
Dal 24/8/2016 al 30/9/2017 | 999171 | 171 | Rateale in massimo 18 rate mensili dal 16/10/2017 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 24/8/2016 nei Comuni dell’allegato 1 |
Dal 24/8/2016 al 30/9/2017 | 999172 | 172 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti alla data del 24/8/2016 nei Comuni dell’allegato 1 | |
Circolare Inail del 24 gennaio 2017, n. 5 | ||||
Dal 26/10/2016 al 30/9/2017 | 999173 | 173 | Unica soluzione entro il 16/10/2017 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 26/10/2016 nei Comuni dell’allegato 2 esclusi Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto |
Dal 26/10/2016 al 30/9/2017 | 999174 | 174 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti alla data del 26/10/2016 nei Comuni dell’allegato 2 esclusi Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto | |
Dal 26/10/2016 al 30/9/2017 | 999175 | 175 | Rateale in massimo 18 rate mensili dal 16/10/2017 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 26/10/2016 nei Comuni dell’allegato 2 esclusi Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto |
Dal 26/10/2016 al 30/9/2017 | 999176 | 176 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti alla data del 26/10/2016 nei Comuni dell’allegato 2 esclusi Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto | |
Dal 26/10/2016 al 30/9/2017 | 999177 | 177 | Unica soluzione entro il 16/10/2017 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 26/10/2016 nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto inclusi nell’allegato 2 che hanno trasmesso all’Inail la dichiarazione di inagibilità del fabbricato, studio professionale o azienda. |
Dal 26/10/2016 al 30/9/2017 | 999178 | 178 | Rateale in massimo 18 rate mensili dal 16/10/2017 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 26/10/2016 nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto inclusi nell’allegato 2 che hanno trasmesso all’Inail la dichiarazione di inagibilità del fabbricato, studio professionale o azienda |
Durc on line ulteriori indicazioni
Con la circolare Inail 18 novembre 2016, n. 41 al paragrafo Altre disposizioni riguardanti il Durc on line, al quale si fa integrale rinvio, sono state illustrate le norme contenute nel decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 che richiamano il Durc on line.
In particolare, il comma 5, dell’articolo 8 del suddetto decreto legge stabilisce che i lavori di immediata esecuzione sono obbligatoriamente affidati a imprese che, tra gli altri requisiti, non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (Durc) rilasciato a norma dell’articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015.
Il comma 1 dell’articolo 34 del suddetto decreto legge, dispone che al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati e che l’iscrizione nell’elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il Durc regolare.
Il comma 3 del citato articolo 34 stabilisce che sino all’istituzione dell’elenco di cui al comma 1 possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del Durc.
Si ricorda che per detti professionisti, qualora non sussista l’obbligo assicurativo nei confronti dell’Inail in qualità di datori di lavoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la verifica di regolarità contributiva deve essere effettuata dal sito dell’Inps, come già illustrato nella circolare Inail 26 giugno 2015, n. 61, con riguardo ad alcune categorie di lavoratori autonomi iscritti alle gestioni amministrate dal medesimo Istituto.
Il comma 2, dell’articolo 35 del citato decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 dispone che la richiesta del Durc, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi. A tal fine detti uffici riceveranno apposite abilitazioni per accedere al servizio Durc on line.
Avendo tale ultima disposizione circoscritto la regolarità contributiva per le imprese affidatarie o esecutrici al cantiere, e quindi ai lavoratori in esso impiegati per il periodo di esecuzione dei lavori stessi, i premi assicurativi oggetto di verifica della regolarità devono essere determinati esclusivamente con riferimento all’imponibile contributivo e alle lavorazioni esercitate nel cantiere.
Pertanto nella circolare 18 novembre 2016, n. 41 è stato precisato che per effetto della norma speciale di cui all’articolo 35, comma 2, del decreto legge 189/2016 le imprese interessate devono quindi presentare per ogni cantiere una denuncia telematica di apertura di una nuova posizione assicurativa entro 30 giorni dall’inizio dei lavori ed effettuare alle scadenze predeterminate l’autoliquidazione per ciascuna Pat.
A integrazione della citata circolare, si precisa che per ogni cantiere deve essere presentata una denuncia telematica di apertura di un nuovo codice ditta e relativa Pat, fermo restando che per i soggetti già assicurati si applica il termine di 30 giorni dall’inizio dei lavori nel cantiere.
Per la presentazione delle denunce in discorso, da effettuare entro i termini previsti dall’articolo 12, comma 1 (contestualmente all’inizio dei lavori per i datori di lavoro che non sono già assicurati) e comma 3 (entro 30 giorni dall’inizio dei lavori per i datori di lavoro già assicurati che devono istituire una nuova Pat per il cantiere) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è in corso di predisposizione un apposito servizio telematico.
Contestualmente saranno rilasciati i necessari adeguamenti della procedura GRA web per la gestione di queste particolari denunce.
Il Durc rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 può essere utilizzato solo nell’ambito dei procedimenti di competenza degli Uffici speciali per la ricostruzione.
A tal fine la procedura Durc on line sarà opportunamente adeguata per consentire la consultazione dei documenti in discorso ai soli uffici richiedenti.
Fuori dall’ambito applicativo dell’articolo 35, la verifica di regolarità continua ad essere effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015.
Notifica delle cartelle di pagamento
Per completezza di informazione si precisa che nell’ambito delle disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali, l’articolo 11, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato dall’articolo 43 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ha stabilito che nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge 189/2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall’articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Allegato 1
(testo dell’allegato)
Allegato 2
(testo dell’allegato)
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