Consiglio di Stato sezione V sentenza n. 3257 depositata il 4 luglio 2017
Processo amministrativo – Rito appalti – Ammissione concorrente in gara – Impugnazione ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a. – Aggiudicazione disposta in corso di causa – Improcedibilità del ricorso avverso l’ammissione.
Contratti della Pubblica amministrazione – Raggruppamento temporaneo di imprese – Indicazione parti che ciascun operatore eseguirà – Art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 – Obbligo – Modalità – Individuazione.
L’avvenuta aggiudicazione in favore di un concorrente viene ad incidere sulla persistenza dell’interesse a ricorrere avverso le ammissioni altrui; pertanto, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a. avverso gli atti di ammissione dei concorrenti alla gara da parte di un operatore che, all’esito dell’espletamento della gara stessa, risulta nel frattempo collocato in posizione inferiore alla seconda (1).
L’operatore economico che partecipa alla gara in R.T.I. deve indicare la parte dei servizi che eseguirà ai sensi dell’art. 48, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, obbligo da ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini schiettamente descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia, in caso di indicazione quantitativa, in termini percentuali. (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria del 5 luglio 2012)
(1) Ha chiarito la Sezione che anche a ritenere ininfluente, sotto il profilo della permanenza del particolare interesse al ricorso ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a., la circostanza dell’intervenuta aggiudicazione, essendo tale relativo rito specialissimo finalizzato a definire in modo definitivo la platea dei soggetti ammessi alla gara, cristallizzandone la situazione al fine della rapida costituzione di certezze giuridiche poi incontestabili sui protagonisti della gara (Cons. St., sez. V, ord., 14 marzo 2017, n. 1059), purtuttavia detto particolare interesse al ricorso non può, anche durante il processo, essere valutato in modo avulso dalla realtà storica costituita dalla graduatoria formulata, e dunque nell’indifferenza della posizione ivi conseguita dalle singole imprese partecipanti alla gara. Ciò in quanto la distinzione e la separatezza del giudizio ex art. 120, commi 2 bis e 6 bis, rispetto a quello ordinario del medesimo art. 120 non contempla per il giudice del primo un divieto di prendere in considerazione i fatti storici medio tempore verificatisi e risultanti dai suoi atti processuali, come, appunto, l’avvenuta aggiudicazione della gara e gli effetti di eventuali impugnazioni di quest’ultima. Ne consegue che detti atti, pur non formanti oggetto del medesimo rito specialissimo, si riflettono parzialmente sulla persistenza dell’interesse a ricorrere in quest’ultimo.
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1343 del 2017, proposto da:
Ladisa s.p.a. in proprio e quale Mandataria Rti, Rti – B+ Cooperativa Sociale, Rti – Bioristoro Italia Srl, Rti – Cimas Srl, Rti – Cucina & Sapori Cooperativa Sociale, Rti – Le Palme Ristorazione & Servizi Srl, Rti – Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop., Rti – Pastore Srl, Rti – Progetto Alfano Srl, Rti – P.A. Srl Food & Servizi, Rti – Ristora Food & Service Srl, Rti – Slem Srl, Rti – Serist Servizi Ristorazione Srl, Rti – Turrini Ristorazione Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Angelo Clarizia, Antonio Palma, Isabella Loiodice, Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Rti – La Cascina Global Service Srl, Rti – Vivenda Spa, Rti – Cocktail Service Srl, Rti – Consorzio Nazionale Servizi S.C., Rti – Compass Group Spa, Rti – Vegezio Srl non costituita in giudizio;
nei confronti di
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Serenissima Ristorazione Spa, Euroristorazione Srl, Sodexo Italia Spa in proprio e quale Mandataria del Costituendo Rti, Impresa Sangalli Giancarlo & C. Srl in proprio e quale Mandante Rti, Rti – Gemeaz Elior Spa, Rti – Innova Spa, Rti – Gemos Società Cooperativa non costituita in giudizio;
Dussmann Service s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza, Michele Perrone, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Martinez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 21;
Elior Ristorazione s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Anania, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza del Popolo 18;
sul ricorso numero di registro generale 1617 del 2017, proposto da:
Ladisa Spa in proprio e quale Mandataria Rti, Rti – B+ Cooperativa Sociale, Rti – Bioristoro Italia Srl, Rti – Cimas Srl, Rti – Cucina & Sapori Cooperativa Sociale, Rti – Le Palme Ristorazione & Servizi Srl, Rti – Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop., Rti – Pastore Srl, Rti – Progetto Alfano Srl, Rti – P.A. Srl Food & Servizi, Rti – Ristora Food & Service Srl, Rti – Slem Srl, Serist Servizi Ristorazione Srl, Rti – Urrini Ristorazione Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Angelo Clarizia, Antonio Palma, Isabella Loiodice, Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Rti – Gemeaz Elior Spa, Rti – Gemos Soc. Coop., Rti – Innova Spa, Rti – Vegezio Srl, Rti – C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., Rti – Vivenda Spa, Rti – La Cascina Global Service Srl, Rti – Compass Group Italia Spa, Rti – Cocktail Service Srl non costituiti in giudizio;
Dussmann Service s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza, Michele Perrone, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Martinez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 21;
Elior Ristorazione s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Anania, con domicilio eletto presso lo studio Riccardo Anania in Roma, piazza del Popolo 18;
sul ricorso numero di registro generale 1923 del 2017, proposto da:
Dussmann Service s.r.l. in proprio e quale Mandataria Rti Costituito, Rti Cocktail Service Srl, Rti Consorzio Nazionale Servizi Sc, Rti Compass Group Italia Spa, Rti Vegezio Srl, Rti La Cascina Global Service Srl, Rti Vivenda Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza, Michele Perrone, con domicilio eletto presso lo studio Partners Martinez & in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 21;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Elior Ristorazione s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Anania, con domicilio eletto presso lo studio Riccardo Anania in Roma, piazza del Popolo 18;
Ladisa s.r.l. (gia’ Ladisa s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Angelo Clarizia, Antonio Palma, Isabella Loiodice, Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
Sodexo Italia Spa in proprio e quale Capogruppo del Costituendo Rti, Rti Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., Serenissima Ristorazione S.P.A, Euroristorazione S.r.l., Rti B+ Cooperativa Sociale, Rti Bioristoro Italia Srl, Rti Cimas Srl, Rti Cucina & Sapori Cooperativa Sociale, Rti Le Palme Ristorazione & Servizi Srl, Rti Nuova Cucina Siciliana Soc.Coop., Rti Pastore Srl, Rti Progetto Alfano Srl, Rti P.A. Srl Food & Servizi, Rti Ristora Food & Service Srl, Rti Slem Srl, Rti Serist Servizi Ristorazione Srl, Rti Turrini Ristorazione Srl, Rti Gemeaz Elior Spa, Rti Innova Spa, Rti Gemos Soc. Coop. non costituiti in giudizio;
quanto al ricorso n. 1343 del 2017:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I BIS n. 01963/2017, resa tra le parti, concernente Per l’annullamento: del provvedimento di ammissione delle ditte controinteressate alla gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l’appalto dei servizi di ristorazione, catering completo, catering veicolato e dei servizi connessi accessori presso gli enti/distaccamenti e reparti del ministero della difesa per l’anno 2017 – (lotto 2).
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da DUSSMANN SERVICE S.R.L. il 17\3\2017 :
Per la riforma della sentenza n. 1963 del 6.2.2017 emanata dal TAR Lazio, Roma, e conseguentemente:
<< per l’annullamento del “provvedimento di ammissione delle ditte offerenti” datato 27.10.2016 e pubblicato in pari data sul sito istituzionale della Stazione appaltante, nella parte in cui ha dichiarato “ammesso” per il lotto n. 2 di gara (CIG 6760459B3E) il RTI Ladisa S.p.a., anziché escluderlo dalla procedura, e pubblicato sul profilo del committente nonché trasmesso alla mandataria del RTI ricorrente;
– del verbale di seduta riservata n.3/16/1^div. del 27.10.2016, citato nel suddetto provvedimento di ammissione, di valutazione della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte che hanno presentato offerta, nella parte in cui ha ritenuto di ammettere al predetto lotto n. 2 di gara il RTI Ladisa S.p.a., anziché escluderlo dalla gara;
– in via derivata, del provvedimento di aggiudicazione del predetto lotto n. 3 di gara in favore del RTI Elior Ristorazione S.p.a., adottato con decreto n. 330 del 16.11.2016 e comunicato con comunicazione pec di pari data, e di ogni altro atto allo stesso preordinato, conseguente e/o comunque connesso>>.
quanto al ricorso n. 1617 del 2017:
della sentenza breve del T.a.r. Lazio – Roma: Sezione I Bis n. 02085/2017, resa tra le parti, concernente Per l’annullamento:
– del provvedimento di ammissione alla “gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’appalto dei servizi di ristorazione, catering completo, catering veicolato e dei connessi servizi accessori presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti del Ministero della Difesa per l’anno 2017”, pubblicato in data 27.10.2016, nella parte in cui ha ammesso alla gara per il Lotto n. 2, il R.T.I. Elior Ristorazione s.p.a., nonché nella parte in cui, per il medesimo Lotto 2, ha ammesso il R.T.I. Dussmann Service s.r.l.;
– del presupposto verbale n. 594 del 5.10.2016 di apertura in seduta pubblica delle offerte pervenute;
– del presupposto verbale n. 3/16/1°div del 27.10.2016 di valutazione della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte che hanno presentato offerta;
– di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorchè non conosciuto;
Con atto per motivi aggiunti notificato il 16.12.2016 e depositato il 19.12.2016:
– del decreto n. 330 del 16 novembre 2016 con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e Servizi Generali – I Reparto – l^ Divisione ha approvato la proposta di aggiudicazione in favore del RTI ELIOR RISTORAZIONE s.p.a., relativamente al lotto n. 2, della procedura aperta per l’appalto dei servizi di ristorazione, catering completo, catering veicolato e dei
connessi servizi accessori presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti del Ministero della Difesa per l’anno 2017;
– della nota reg. 2016 0020024 del 16.11.2016 del Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e Servizi Generali – I Reparto – 1^ Divisione, che ha comunicato alla ricorrente l’avvenuta aggiudicazione del lotto in esame in favore del RTI Elior Ristorazione S.p.A.;
– della non conosciuta nota con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e Servizi Generali ha comunicato che l’aggiudicazione del Lotto n. 2 a favore del RTI ELIOR RISTORAZIONE s.p.a. è diventata efficace ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 ed ha disposto di dare corso all’esecuzione anticipata del servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2017;
– della non conosciuta nota con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e Servizi Generali ha comunicato l’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento diretto del servizio al RTI aggiudicatario della procedura aperta alle stesse condizioni tecniche ed economiche offerte in sede di gara;
– di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorché non conosciuto;
nonché per la conseguenziale declaratoria di inefficacia del contratto di appalto relativo al Lotto 2 laddove, eventualmente, stipulato con il RTI ELIOR RISTORAZIONE s.p.a., ai fini del subentro della ricorrente RTI Ladisa s.p.a. nell’aggiudicazione e nell’esecuzione del medesimo contratto, ai sensi dell’art. 122 c.p.a..
quanto al ricorso n. 1923 del 2017:
della sentenza breve del T.a.r. Lazio – Roma: Sezione I Bis n. 01963/2017, resa tra le parti, concernente per l’annullamento
– del “provvedimento di ammissione delle ditte offerenti” datato 27.10.2016 e pubblicato in pari data sul sito istituzionale della Stazione appaltante, nella parte in cui ha dichiarato “ammesso” per il lotto n. 2 di gara (CIG 6760459B3E) il RTI Elior Ristorazione S.p.a. … anziché escluderlo dalla procedura, e pubblicato sul profilo del committente nonché trasmesso alla mandataria del RTI ricorrente;
– del verbale di seduta riservata n.3/16/1^div. del 27.10.2016, citato nel suddetto provvedimento di ammissione, di valutazione della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte che hanno presentato offerta, nella parte in cui ha ritenuto di ammettere al predetto lotto n. 2 di gara il RTI Elior Ristorazione S.p.a., … anziché escluderlo dalla gara;
– in via derivata, del provvedimento di aggiudicazione del predetto lotto n. 3 di gara in favore del RTI Elior Ristorazione S.p.a., adottato con decreto n. 330 del 16.11.2016 e comunicato con comunicazione pec di pari data, e di ogni altro atto allo stesso preordinato, conseguente e/o comunque connesso.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, di Dussmann Service s.r.l., di Elior Ristorazione s.p.a., e di Ladisa s.r.l. (gia’ Ladisa s.p.a.);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2017 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Aldo Loiodice per sé e in dichiarata delega di Palma, Isabella Loiodice, Pappalepore, Martinez, Perrone, l’avvocato dello Stato Greco e De Luca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto preliminarmente che deve essere disposta, ai sensi dell’art. 96 Cod. proc. amm., la riunione dei ricorsi iscritti sub nn. 1343/2017 e 1923/2017 del R.G., in quanto concernenti appelli proposti avverso la medesima sentenza, ed in particolare avverso la sentenza 6 febbraio 2017, n. 1963 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I bis;
Ritenuto che a tali ricorsi può essere riunito, anche tenendo conto della richiesta di Ladisa, ai sensi dell’art. 70 Cod. proc. amm., applicabile al processo d’appello ai sensi dell’art. 38 del medesimo corpus legislativo, anche il ricorso iscritto sub n. 1617/2017 del R.G., concernente la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I bis, 7 febbraio 2017, n. 2085, in quanto soggettivamente ed oggettivamente connessi;
Considerato in particolare, con riguardo al ricorso in appello iscritto sub n. 1343/2017 del R.G., che la sentenza 6 febbraio 2017, n. 1963 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I bis, ha accolto in parte il ricorso esperito, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, Cod. proc. amm., dal R.T.I. avente come mandataria Dussmann Servive s.r.l. avverso l’ammissione, contestata sotto molteplici profili, alla procedura aperta (condotta con il sistema telematico di negoziazione di Consip s.p.a.), indetta nel luglio 2016 dal Ministero della Difesa, per l’affidamento dell’appalto del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato e dei connessi servizi accessori presso Enti, Distaccamenti e Reparti (EDC) per la durata dell’anno 2017, relativamente al lotto n. 2, delle altre imprese partecipanti (Elior, Ladisa, Sodexo e Serenissima);
Rilevato in particolare che per il lotto in questione hanno partecipato alla gara e sono state ammesse, come da pubblicazione sul profilo istituzionale della stazione appaltante, tutte le concorrenti, che, all’esito, sono risultate così graduate : 1) R.T.I. Elior Ristorazione; 2) R.T.I. Ladisa; 3) R.T.I. Dussmann Service; 4) R.T.I. Sodexo Italia, 5) R.T.I. Serenissima Ristorazione; 6) R.T.I. CIR Food;
Rilevato che è dunque intervenuta, già prima della proposizione del gravame avverso le ammissioni delle imprese concorrenti, l’aggiudicazione in favore del R.T.I. Elior;
Considerato che la sentenza appellata ha accolto il ricorso nella parte in cui impugna le ammissioni dei raggruppamenti Ladisa (nell’assunto che solamente alcuni componenti di questo R.T.I. concorrerebbero alla gestione completa del servizio, a seconda dei vari EDR, mentre le altre mandanti si occuperebbero del servizio di “customer satisfaction”, con una quota di esecuzione ciascuna dello 0,1 per cento, non rientrante nell’oggetto della gara) e Sodexo (nella considerazione del mancato possesso della prescritta certificazione di qualità UNI EN ISO 22000 da parte della mandante Impresa Sangalli & c. s.r.l., iscritta all’albo dei gestori dei rifiuti, ma non svolgente alcuna attività nel campo della ristorazione, sì da essere impiegata solamente per il servizio accessorio di smaltimento degli olii esausti);
Considerato che con il ricorso in appello iscritto sub n. 1343/2017 del R.G. il R.T.I. Ladisa ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha disposto la propria esclusione, eccependo preliminarmente il mancato superamento, da parte della ricorrente in primo grado, della “prova di resistenza”;
Considerato, in particolare, che con il primo motivo di appello Ladisa s.p.a. deduce l’erroneità della sentenza gravata per avere ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, nella considerazione che, dopo l’espletamento della gara, il raggruppamento Dussmann risulta comunque collocato in seconda posizione, non avendo il ricorso in primo grado scalfito la posizione dell’altra impresa collocata in posizione potiore rispetto alla sua (Elior Ristorazione);
Ritenuto, al riguardo, che anche a ritenere ininfluente, sotto il profilo della permanenza del particolare interesse al ricorso ex art. 120, comma 2-bis, Cod. proc. amm., la circostanza dell’intervenuta aggiudicazione, essendo tale relativo rito specialissimo finalizzato a definire in modo definitivo la platea dei soggetti ammessi alla gara, cristallizzandone la situazione al fine della rapida costituzione di certezze giuridiche poi incontestabili sui protagonisti della gara (così Cons. Stato, V, ord. 14 marzo 2017, n. 1059), purtuttavia detto particolare interesse al ricorso non può, anche durante il processo, essere valutato in modo avulso dalla realtà storica costituita dalla graduatoria formulata, e dunque nell’indifferenza della posizione ivi conseguita dalle singole imprese partecipanti alla gara;
Ritenuto infatti che la distinzione e la separatezza del giudizio ex art. 120, commi 2-bis e 6-bis, rispetto a quello ordinario (seppure costituente anch’esso rito speciale) del medesimo art. 120 non contempla per il giudice del primo un divieto di prendere in considerazione i fatti storici medio tempore venuti in essere e risultanti dai suoi atti processuali, come, appunto, l’avvenuta aggiudicazione della gara e gli effetti di eventuali impugnazioni di quest’ultima;
Considerato, del resto, che la legge non prevede uno stand-still processuale collegato alla presentazione del ricorso di cui ai commi 2-bis e 6-bis;
Considerato, perciò, che detti atti, pur non formanti oggetto del medesimo rito specialissimo, si riflettono parzialmente sulla persistenza dell’interesse a ricorrere in quest’ultimo;
Rilevato, pertanto, che nella fattispecie in esame l’avvenuta aggiudicazione in favore di Elior e la relativa graduatoria viene ad incidere sulla persistenza dell’interesse a ricorrere, condizione della presente azione, facendone venire meno il rilievo, in particolare per quanto risguarda la posizione del R.T.I. Dussmann;
Ritenuto che quindi il primo motivo del presente appello principale di Ladisa deve ritenersi fondato, ed il suo accoglimento comporta di per sé la riforma della sentenza di primo grado nel senso della, allo stato, improcedibilità del ricorso avverso l’ammissione alla gara di Ladisa, corollario della reiezione della impugnativa avverso l’ammissione delle altre imprese partecipanti alla gara e meglio graduate rispetto al raggruppamento Dussmann;
Ritenuto che con il secondo motivo si censura la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara, di cui all’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, per avere la sentenza impugnata ritenuto che le attività riconducibili al servizio di “customer satisfaction”, non possono farsi rientrare nell’oggetto di gara tra le prestazioni appaltabili, con la conseguenza che l’avere indicato lo svolgimento di detto servizio in capo a diverse imprese costituenti il raggruppamento Ladisa in qualità di mandanti viola l’art. 48, comma 4, dello stesso corpus legislativo, nonché l’art. 3.2 del disciplinare;
Ritenuto che, ad avviso del Collegio, anche tale motivo è fondato, in quanto, il punto 3.2 del disciplinare di gara si limita a stabilire che l’operatore economico che partecipa in R.T.I. dovrà indicare la parte dei servizi che eseguirà ai sensi dell’art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, senza porre limiti ad una partecipazione percentualmente minore od anche minima all’esecuzione del servizio;
Ritenuto in proposito che Cons. Stato, Ad. plen., 5 luglio 2012, n. 26 ha chiarito, sia pure nel vigore del d.lgs. n. 163 del 2006, che l’obbligo per i R.T.I. di specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini schiettamente descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia, in caso di indicazione quantitativa, in termini percentuali;
Ritenuto, ancora, che l’attività di customer satisfaction svolta da alcune imprese mandanti del R.T.I. Ladisa con una quota di esecuzione ciascuna dello 0,1 per cento, non può ritenersi esorbitante dall’oggetto della gara, come bene si desume dal punto 2.2 del disciplinare, alla stregua del quale «i servizi dovranno essere svolti in regime di controllo della qualità nel rispetto delle norme contenute nelle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e ISO 22000:2005, che devono essere in possesso della Ditta come prescritto nel Bando di gara al punto III.1.3, lettera a)»;
Ritenuto che infatti l’attività di customer satisfaction si traduce in un sistema di monitoraggio e misurazione della soddisfazione dei clienti, espressamente previsto dal par. 8.2.1 delle norme UNI EN ISO 9001, e quindi necessario anche all’appalto oggetto di controversia;
Ritenuto, a conferma di quanto precede, che il capitolato prevede anche sanzioni in caso di mancata o non corretta esecuzione del piano della qualità, nel cui ambito assume un ruolo significativo la customer satisfaction;
Ritenuto che deve dunque essere accolto, anche con riguardo al secondo motivo, l’appello principale del R.T.I. Ladisa, con conseguente riforma della sentenza gravata, nella parte in cui ha disposto l’esclusione dalla gara della stesso raggruppamento appellante;
Ritenuto che deve, al contrario, essere disatteso l’appello incidentale del R.T.I. Dussmann, concernente le censure avverso l’ammissione alla gara di Ladisa disattese dalla sentenza di prime cure;
Ritenuto, in particolare, che non è ravvisabile una falsa dichiarazione nel DGUE del procuratore speciale della società Serist, mandante del raggruppamento Ladisa, rispetto alla dichiarazione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 (illecito professionale), in relazione alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna 30 maggio 2016, n. 469 (che ha ritenuta legittima la revoca dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto di mensa scolastica da parte del Comune di Quartucciu, in quanto la società era priva del centro di cottura dichiarato), atteso che il punto di cottura era munito di regolare autorizzazione ad effettuare attività di ristorazione, prodotta con la documentazione di gara, ma è risultato mancante di documentazione assimilabile alla sopravvenuta DUAAP- mod. B5 (dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un intervento relativo ad attività produttive), tanto che la revoca dell’aggiudicazione non è neppure stata annotata nel casellario informatico dell’ANAC, cui le stazioni sono tenute a fare riferimento al fine di verificare la sussistenza di possibili cause di esclusione a norma dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016;
Ritenuto che deve essere parimenti respinto il motivo di Dussmann secondo cui Ladisa avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per avere la mandante Slem s.r.l. reso dichiarazione nel DGUE falsa in ordine all’esclusione dalla gara, indetta dal Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria per l’Abruzzo ed il Molise, per falsità della referenza bancaria presentata, come accertato dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, sede di Pescara, 2 febbraio 2014, n. 404;
Ritenuto infatti che Slem aveva comunque il possesso di altre valide referenze bancarie, e dunque il possesso del requisito in contestazione, e peraltro si tratta di fatti commessi nell’ormai lontano 2012;
Rilevato, in ogni caso, che anche questa esclusione dalla gara non risulta annotata nel casellario informatico dell’ANAC, dal che discende che non è ravvisabile un obbligo di esclusione dalla gara a tale titolo;
Ritenuto di procedere ora alla disamina del ricorso in appello iscritto sub n. 1923/2017 del R.G. con il quale il R.T.I. Dussmann ha gravato la sentenza 6 febbraio 2017, n. 1963 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I bis, di reiezione del ricorso dal medesimo esperito avverso l’ammissione del R.T.I. Elior alla gara per il lotto n. 2;
Ritenuto, in particolare, che con il presente appello si deduce che il raggruppamento Elior è privo di un idoneo centro di cottura, e che l’ausiliaria Euromense s.r.l. non è in possesso della certificazione ISO 22000, in relazione al lotto n. 6, ma si tratta, ad avviso dell’appellante, di circostanza che, originando da una dichiarazione falsa, comporta l’esclusione di Elior anche dagli altri lotti in cui si articola la procedura di gara;
Ritenuto che l’appello di Dussmann non merita accoglimento, atteso che, come ritenuto dal giudice di primo grado, in base alla lex specialis era sufficiente che le imprese del raggruppamento fossero titolari del certificato di qualità, senza che tali certificazioni dovessero essere necessariamente ricondotte ad uno specifico centro di cottura;
Ritenuto che è infondato anche il motivo con cui si deduce che la certificazione di qualità dell’impresa ausiliaria Euromense (di cui Elior si è avvalsa) non copre i servizi oggetto di gara, atteso che il raggruppamento Elior ha fatto ricorso all’avvalimento solo per avere disponibilità di un centro di cottura idoneo e non anche per integrare il requisito della certificazione ISO 22000, requisito che il R.T.I. Elior ha in proprio (e non vi era dunque necessità che se lo procurasse tramite avvalimento con Euromense);
Ritenuto che deve dunque essere respinto il ricorso iscritto sub n. 1923/2017 del R.G., con cui Dussmann ha impugnato la sentenza di reiezione del ricorso della stesso raggruppamento contro l’ammissione di Elior (aggiudicataria);
Ritenuto di esaminare ora il ricorso iscritto sub n. 1617/2017 del R.G. con cui Ladisa ha impugnato la sentenza 7 febbraio 2017, n. 2085 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I bis, di reiezione del ricorso dallo stesso raggruppamento promosso contro l’ammissione alla gara per il lotto n. 2 del raggruppamento Elior e del raggruppamento Dussmann;
Ritenuto, in particolare, posponendo, per economia di giudizio l’ordine di trattazione dei motivi, che con il presente appello si deduce che il raggruppamento Elior ha omesso di indicare e descrivere nelle rispettive domande di partecipazione sia i servizi che gli EDR presso i quali sarebbe stata svolta la prestazione oggetto di affidamento da parte di ciascuna impresa, non ritenendosi sufficiente la mera indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto dei servizi stessi, in ragione della loro natura complessa (ristorazione, catering completo e catering veicolato);
Ritenuto che tale motivo non è fondato, in quanto la suddivisione tra le imprese associate è stata formulata dal R.T.I. Elior analogamente per tutti i lotti in termini di quote economiche di esecuzione sull’importo complessivo del servizio, come consentito dal punto 3.5 del disciplinare di gara, che consente un’ampia discrezionalità nell’organizzazione interna del raggruppamento;
Ritenuto ancora che la specificazione delle parti del servizio in termini percentuali di esecuzione (e dunque, di indicazione quantitativa, anziché in termini descrittivi) ascritte a ciascuna impresa raggruppanda è stata ritenuta legittima da Cons, Stato, Ad. plen., 5 luglio 2012, n. 26;
Ritenuto che il rigetto del ricorso di Ladisa contro l’ammissione di Elior (aggiudicataria) rende improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse i motivi di ricorso esperiti dalla stessa Ladisa nei confronti di Dussmann (terza graduata);
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso in appello del R.T.I. Ladisa, iscritto sub n. 1343/2017 del R.G. deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto lo stesso raggruppamento Ladisa illegittimamente ammesso alla gara, mentre deve essere respinto l’appello incidentale del R.T.I. Dussmann; il ricorso in appello del R.T.I. Dussmann iscritto sub n. 1923/2017 del R.G. deve essere respinto; il ricorso in appello del R.T.I. Ladisa iscritto sub n. 1617/2017 del R.G. deve essere in parte respinto, ed in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto che la complessità della vicenda amministrativa e processuale costituisce eccezionale motivo di compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, così decide : a) riunisce i ricorsi iscritti sub nn. 1343/2017, 1923/2017 e 1617/2017 del R.G.; b) accoglie il ricorso in appello n. 1343/2017, mentre respinge l’appello incidentale del R.T.I. Dussmann, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara legittima l’ammissione alla gara del R.T.I. Ladisa; c) respinge il ricorso in appello iscritto sub n. 1923/2017 del R.G.; d) in parte respinge, ed in parte dichiara improcedibile il ricorso in appello n. 1617/2017 del R.G.
Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Stefano Fantini | Giuseppe Severini | |
IL SEGRETARIO
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